Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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in sistemi chiusi25 (ordinanza sull’impiego confinato, OIConf) il Consiglio federale ha stabilito i criteri per la valutazione dei rischi, e segnatamente l’attribuzione degli organismi utilizzati a quattro gruppi di rischio e delle attività a quattro classi di rischio. In base a questa valutazione, l’utilizzatore deve adottare i provvedimenti necessari affinché l’utilizzazione corrispondente non metta in pericolo l’uomo o l’ambiente.
Al capoverso 2, il Consiglio federale è autorizzato a introdurre un obbligo di dichiarazione o di autorizzazione per l’utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi. Questa disposizione deve garantire che i progetti con agenti patogeni siano notificati al servizio competente con la documentazione necessaria prima che siano realizzati, in modo che il servizio possa valutarne l’ammissibilità. Il Consiglio federale ha previsto un obbligo di autorizzazione per l’utilizzazione di microrganismi dei gruppi di rischio 3 (ad esempio l’HIV, il Bacillus anthracis) e 4 (ad esempio il virus Marburg, il virus Ebola) (cfr. art. 9 OIConf). I lavori con microrganismi dei gruppi di rischio 1 (solo se geneticamente modificati) o 2 sono soggetti all’obbligo di notifica.
Per quanto riguarda i microrganismi geneticamente modificati, secondo la legge sull’ingegneria genetica del 21 marzo 200326 la Commissione federale per la sicurezza biologica deve continuare a prestare consulenza alle autorità. Siccome le commissioni competenti sono sentite su tutti gli atti normativi, ciò non deve più essere menzionato espressamente.
Art. 26 Immissione nell’ambiente e messa in commercio
Secondo il principio formulato al capoverso 1, l’immissione nell’ambiente di agenti patogeni a titolo sperimentale (ricerca e sviluppo) o la messa in commercio di prodotti contenenti agenti patogeni è soggetta a un obbligo di autorizzazione. Questa autorizzazione è rilasciata solo a chi è in grado di dimostrare all’autorità competente che con elevata probabilità l’immissione nell’ambiente non comporta pericoli per la salute o l’ambiente. Questo principio merita particolare attenzione dal momento che, una volta liberati, gli agenti patogeni possono non più essere recuperabili.
Il capoverso 2 contiene un mandato per l’emanazione di prescrizioni sulle condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione. Il Consiglio federale ha adempiuto questo mandato con l’ordinanza del 25 agosto 1999 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente27 (ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA).
Secondo il capoverso 3, non tutte le immissioni nell’ambiente e le messe in commercio necessitano di un’autorizzazione. In vista degli sviluppi futuri, il Consiglio federale ha ritenuto opportuno poter prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione, una possibilità di cui ci si dovrà tuttavia avvalere solo se in base alle conoscenze scientifiche o all’esperienza sono esclusi pericoli per la salute.
Art. 27 Obbligo d’informazione agli acquirenti
Nell’obbligo di diligenza di chi fornisce agenti patogeni a terzi rientra l’obbligo di informare l’acquirente in modo tale che questi non metta in pericolo se stesso né
25 RS 814.912
26RS 814.91