Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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per le malattie tropicali e la medicina di viaggio e soddisfa i requisiti del RSI (2005). È inoltre necessaria l’approvazione dell’autorità cantonale, di norma del medico cantonale.
Art. 23 Sorveglianza delle vaccinazioni
La sorveglianza della quota di soggetti vaccinati, necessaria per poter valutare le raccomandazioni e seguire l’evoluzione e le tendenze delle malattie prevenibili con una vaccinazione all’interno della popolazione, è rappresentativa solo se in tutti i Cantoni si applicano gli stessi principi di rilevamento (stesse categorie di età, rilevamento per campione altrettanto rappresentativo, ecc.). I rilevamenti dovrebbero essere effettuate in tutta la Svizzera periodicamente, almeno ogni tre anni a seconda della vaccinazione. È necessaria una supervisione scientifica comune da parte di un’istituzione specializzata.
La partecipazione della Confederazione ai costi scoperti è conforme al principio della responsabilità comune per il programma di vaccinazione (cpv. 2).
2.4.3 Sezione 3: Sicurezza biologica
Osservazione preliminare
Le disposizioni concernenti la sicurezza biologica corrispondono al diritto vigente (art. 29-30a LEp). Sono state introdotte nella legge sulle epidemie nell’ambito di una modifica della legge sulla protezione dell’ambiente24 allo scopo di disciplinare l’utilizzazione di agenti patogeni nell’ambito dei metodi della biotecnologia e dell’ingegneria genetica. L’assicurazione della sicurezza biologica in caso di utilizzazione di agenti patogeni in sistemi chiusi, immissione nell’ambiente, messa in commercio e in particolare nell’ambito dell’adozione e del rispetto dei provvedimenti di sicurezza adeguati mira a proteggere l’uomo dalle malattie trasmissibili. I commenti che seguono s’ispirano al messaggio del 1993, tenendo conto degli sviluppi intervenuti nel frattempo.
Art. 24 Obbligo di diligenza
In base a questa disposizione, le persone che utilizzano agenti patogeni o loro prodotti metabolici devono adottare tutti i provvedimenti atti a escludere qualsiasi danno all’uomo. Quest’obbligo di diligenza o responsabilità personale dell’utilizzatore comprende anche l’utilizzazione di materiale genetico o microrganismi che potrebbero provocare malattie in seguito a interventi d’ingegneria genetica.
Art. 25 Utilizzazione di agenti patogeni in ambienti confinati
Secondo il capoverso 1, chi utilizza agenti patogeni deve adottare tutti i provvedimenti di confinamento necessari in base alla pericolosità degli agenti patogeni. Si tratta di un principio applicabile a tutte le forme di utilizzazione di agenti patogeni, ad eccezione dell’immissione intenzionale nell’ambiente e della messa in commercio (cfr. art. 26). Nell’ordinanza del 25 agosto 1999 sull’utilizzazione di organismi
24 Messaggio del 7 giugno 1993, FF 1993 II 1213, 1246 segg.