Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 41Fedlex · Rapporto esplicativo
fatto che spesso le decisioni sui rischi si basano su dati scarsi o incompleti e devono essere prese sotto pressioni politiche o mediatiche. Il principio di precauzione menzionato tra i principi (art. 7) va relativizzato nell’ambito dei provvedimenti individuali e necessita di una concretizzazione giuridica. L’utente del diritto, ma anche le persone potenzialmente interessate devono sapere in quali situazioni la legge prevede un determinato provvedimento e in quali no. È compito della legge formulare almeno linee guida e criteri per i conflitti d’interessi descritti.
Ciò non può però avvenire in modo esaustivo; i rischi per la collettività non possono essere determinati completamente anticipatamente. I pericoli per la salute pubblica sono soggetti a un’evoluzione continua. Le autorità esecutive dispongono quindi di un ampio margine di apprezzamento nell’ambito della scelta e dell’applicazione dei singoli provvedimenti. Spetta a loro decidere nel singolo caso se dare maggior peso alla salute pubblica o ai diritti della personalità delle persone interessate. Per principio, queste decisioni sui rischi devono essere motivate. Le autorità sanitarie sono tenute a valutare i seguenti aspetti:
– rischi determinanti (in base a metodi scientifici). Le autorità sanitarie devono dimostrare che la persona interessata è stata esposta a una malattia trasmissibile e rappresenta un rischio attuale (non astratto) per la salute pubblica (rischio di trasmissione significativo),
– efficacia dei provvedimenti (rapporto fine/mezzo),
– adeguatezza dei costi economici (rispetto ai possibili benefici) nonché
– equa ripartizione di benefici, costi e oneri affinché siano adottati provvedimenti solo quando sono necessari e di conseguenza siano limitati i diritti fondamentali solo se sussistono rischi concreti per la collettività (limitazione dei diritti fondamentali ed equità).
Per principio deve essere adottato solo il provvedimento che limita meno i diritti dell’interessato. I provvedimenti nei confronti di persone sono applicabili solo sussidiariamente rispetto ad altri provvedimenti giuridici che limitano meno i diritti fondamentali.
Art. 29 Principio
La libertà di movimento e l’integrità fisica sono parte della libertà personale, tutelata dagli articoli 10 capoverso 2 e 31 Cost., dagli articoli 5 e 8 CEDU e dall’articolo 28 CC. Questi diritti fondamentali non hanno tuttavia carattere assoluto: possono essere limitati alle condizioni descritte all’articolo 36 Cost. I provvedimenti non devono essere discriminatori né violare la dignità dell’uomo.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il principio della proporzionalità esige che i provvedimenti amministrativi rappresentino un mezzo adeguato e necessario per raggiungere l’obiettivo da realizzare e siano ragionevolmente commisurati alle limitazioni della libertà imposte ai cittadini. Un provvedimento dell’autorità non necessario o non opportuno non è esigibile. Conformemente al principio della proporzionalità, i provvedimenti di cui agli articoli 31-36 possono essere ordinati solo se provvedimenti meno incisivi non sono sufficienti o si rivelano inopportuni fin dall’inizio per evitare l’ulteriore propagazione di una malattia trasmissibile (lett. a). Il provvedimento deve inoltre servire a evitare un serio pericolo per la salute di terzi (lett. b). Esso può essere ordinato anche quando il comportamento della persona interessata mette notevolmente in pericolo la salute di terzi.