Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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altre persone. Data l’importanza di questa informazione è stato sancito un obbligo corrispondente a livello di legge.

Art. 28 Altre disposizioni del Consiglio federale

L’utilizzazione in sistemi chiusi riguarda soprattutto i lavori in laboratori di ricerca, diagnostica o produzione. Può essere previsto un obbligo di autorizzazione anche per altre forme di utilizzazione per cui è necessario un controllo particolare, ad esempio per l’importazione di agenti altamente patogeni come i virus Lassa, Ebola, Marburg o il virus Herpes B delle scimmie. Non di rado, un’infezione da questi virus ha esito letale, motivo per cui la loro utilizzazione richiede requisiti severi.

Il Consiglio federale ha la competenza di emanare altre prescrizioni sull’utilizzazione di agenti patogeni. Secondo la lettera a può ad esempio disciplinare il trasporto di agenti patogeni e prescrivere un obbligo di autorizzazione per l’importazione, l’esportazione e il transito. Con questa novità rispetto al diritto vigente è possibile subordinare all’obbligo di autorizzazione in particolare l’importazione di organismi patogeni per l’uomo dei gruppi 3 e 4. Questa disposizione riguarda sostanzialmente le colture o i ceppi di riferimento, ma non i campioni per scopi diagnostici. La lettera b attribuisce al Consiglio federale la competenza di limitare o vietare l’utilizzazione di determinati agenti patogeni. È ipotizzabile ad esempio un divieto di modificare geneticamente determinati agenti patogeni aumentandone il rischio di trasmissione o la virulenza. Le conoscenze attuali e l’esperienza fatta finora non consentono sempre di prevedere le caratteristiche negative che potrebbe avere un agente patogeno geneticamente modificato. Devono quindi essere possibili limitazioni e divieti sostanzialmente per qualsiasi agente patogeno geneticamente modificato. Chi utilizza agenti patogeni deve avere una formazione adeguata e disporre del personale necessario e dell’attrezzatura adeguata: in altre parole deve rispettare i principi generali della «buona prassi microbiologica». Anche qui il Consiglio federale ha la possibilità di emanare prescrizioni (lett. c), ad esempio sui requisiti relativi al laboratorio, al personale, all’attrezzatura e alla qualifica degli utilizzatori. Siccome gli agenti patogeni possono mettere in pericolo le persone con cui vengono a contatto, il Consiglio federale può prescrivere una designazione (lett. d).

2.5 Capitolo 5: Lotta

2.5.1 Sezione 1: Provvedimenti nei confronti di singole persone

Osservazione preliminare

I provvedimenti di protezione della sanità pubblica indirizzati a determinate persone interessano in misura più o meno forte diritti fondamentali protetti dalla Costituzione (diritti della personalità, libertà economica). I provvedimenti corrispondenti delle autorità sanitarie s’iscrivono nel campo di tensione tra la tutela degli interessi pubblici da un lato e la potenziale violazione di diritti della personalità o di interessi economici dall’altro.

Anche quando la valutazione dei rischi si basa su argomentazioni scientifiche, per le autorità competenti è molto difficile valutare chiaramente i rischi relativi, accettabili o sostenibili e la corrispondente assunzione di responsabilità. A ciò si aggiunge il