Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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Art. 30 Prescrizione di provvedimenti
La competenza di ordinare i provvedimenti di cui agli articoli 31-36 spetta ai Cantoni (cpv. 1) (medico cantonale, cfr. art. 53).
Il capoverso 2 attribuisce alla Confederazione una maggior funzione di sostegno specialistico nell’ambito dell’identificazione e dell’informazione, segnatamente nei confronti dei viaggiatori nel traffico internazionale. Questa funzione è motivata dal fatto che l’identificazione successiva delle persone menzionate nella legge avviene di norma a livello intercantonale, se non a livello internazionale (viaggiatori), ad esempio in caso di agenti altamente patogeni come la SARS (Sindrome respiratoria acuta grave) o l’influenza pandemica, ed è associata a un elevato onere di personale e coordinamento. Siccome singoli Cantoni non possono sempre tener pronte risorse sufficienti per questa eventualità, la Confederazione deve offrire più sostegno per poter agire tempestivamente. Non deve trattarsi tanto di risorse finanziarie, bensì anche di raccomandazioni tecniche o consulenza.
Conformemente a un dovere di spiegazione e di ascolto, prima di ordinare un provvedimento alla persona interessata devono essere spiegati la procedura, i motivi per cui è ordinato il provvedimento e la durata prevista (cpv. 3).
Capoverso 4: gli interventi nei diritti fondamentali richiedono una limitazione temporale allo stretto necessario e una verifica regolare volta a stabilire se il provvedimento contribuisce ancora in misura determinante a evitare la malattia. Vanno istituite delle procedure che consentano agli interessati una verifica della limitazione dei diritti fondamentali.
Art. 31 Identificazione e informazione
Al capoverso 1, le autorità sanitarie sono autorizzate a identificare e informare le persone malate, malate sospette, contagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni. L’identificazione e l’informazione delle persone menzionate sottostà ai limiti sanciti nella legge all’articolo 29.
Questo provvedimento sanitario serve a evitare ulteriori contagi e di conseguenza a interrompere la catena di trasmissione. L’identificazione è necessaria per l’adozione di ulteriori provvedimenti, come la raccomandazione di determinati comportamenti, visite mediche, prelievi di campioni per analisi di laboratorio, interviste per indagini epidemiologiche, cure mediche o un’eventuale quarantena/isolamento. Assumono la massima importanza un tempo di reazione rapido e la possibilità di reperire il maggior numero di persone coinvolte. Spesso si tratta di persone che sono state semplicemente esposte a un pericolo e la segnalazione del rischio di malattie è nel loro interesse personale, in modo da potersi avvalere di una consulenza. Nella LEp del 1970, l’identificazione successiva e l’informazione non sono disciplinate espressamente. L’avamprogetto di revisione della LEp colma questa lacuna.
Art. 32 Sorveglianza medica
La sorveglianza medica è il provvedimento di polizia delle epizoozie meno severo – rispetto ad altri provvedimenti nei confronti delle persone previsti dalla legge. Essa comporta solo una leggera limitazione della libertà di movimento, il che presuppone un elevato grado di cooperazione tra gli interessati e l’ufficiale competente. Nei singoli casi, la sorveglianza medica si applica diversamente a seconda delle circostanze. La persona interessata può così essere obbligata a sottoporsi a una visita