Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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mento protettivo stesso (ad esempio durante una sorveglianza medica). In casi eccezionali, la visita medica può anche essere ordinata come provvedimento a sé. Queste visite mediche non devono tuttavia essere applicate sistematicamente, ad esempio sotto forma di visite approfondite, a determinati gruppi di popolazione, ma unicamente come provvedimenti individuali. Test anonimi, ad esempio per migliorare la base di dati in relazione a una determinata malattia trasmissibile, ulteriori indagini in serie della popolazione o di determinati gruppi di popolazione, ecc. non sono ammessi senza il consenso informato del soggetto del test e la partecipazione volontaria. Dal punto di vista procedurale occorre separare dalla decisione del provvedimento concreto in particolare la visita di accertamento.
In base all’articolo 1 del RSI (2005), le visite mediche possono essere sia invasive che non invasive. Per visita «invasiva» s’intende una puntura o il taglio di una superficie del corpo, l’inserimento di uno strumento o di materiale estraneo nel corpo oppure l’esame di una cavità corporea. Per visita «non invasiva» s’intende invece l’esame medico di orecchio, naso e bocca, la misurazione della temperatura corporea utilizzando un termometro cutaneo, orale o auricolare o l’immagine termica, un esame del corpo mediante palpazione esterna, la raccolta esterna di campioni di urina, feci o saliva, la misurazione esterna della pressione sanguigna nonché l’elettrocardiogramma.
Art. 35 Cura medica
La legge sulle epidemie del 1970 non prevedeva espressamente la possibilità di ordinare una cura medica. Per lottare efficacemente contro le malattie è tuttavia necessario inserire tale possibilità nel catalogo dei provvedimenti della legge. Una cura medica deve però essere possibile solo a condizioni restrittive: (1) è ammessa se in base alla dottrina medica prevalente porta a un miglioramento dello stato di salute o a una guarigione (o se impedisce un peggioramento); (2) deve inoltre trattarsi di una forma di terapia sostanzialmente adatta per ridurre la contagiosità di una persona. Tra tali cure figurano ad esempio i trattamenti, ed eventualmente le terapie, medicamentosi che portano a una modifica dei comportamenti individuali rilevanti per il contagio.
La prescrizione di una cura medica comporta regolarmente interventi nei diritti fondamentali della personalità protetti. La gravità degli interventi varia a seconda del contenuto e dell’impostazione della cura scelta. L’applicazione di medicinali più leggeri, associati a pochi effetti collaterali, comporta solo leggeri interventi nella libertà personale. A questi si contrappongono altri mezzi terapeutici che possono provocare gravi danni all’integrità fisica e psichica. L’applicazione concreta deve infine sempre orientarsi al principio della proporzionalità.
Se una persona rifiuta una cura medicamentosa o un cura che interviene altrimenti nell’integrità fisica prescritta, non è ammesso l’uso della coercizione fisica. In tal caso la cura deve limitarsi a misure che non intervengono nei diritti fondamentali (applicazione dei provvedimenti di cui agli art. 32-34 e 36). Questi provvedimenti sono eseguiti fintanto che non sussiste più alcun pericolo di trasmissione o altri motivi importanti giustificano un’interruzione dei provvedimenti.