Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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Art. 36 Limitazione dell’esercizio di un’attività o di una professione
L’articolo 36 autorizza i Cantoni a vietare temporaneamente, completamente o parzialmente, alle persone menzionate di esercitare determinate attività o professioni. Questo divieto mira a isolare una persona (potenzialmente) contagiosa dai settori della vita in cui la sua presenza associata a un’attività specifica può comportare un notevole pericolo per la salute di altre persone. Pericoli di questo genere si presentano particolarmente spesso nell’ambito delle attività nel settore alimentare, ma anche nell’ambito dell’esercizio di professioni e attività nel settore dell’istruzione o delle cure. Dal profilo materiale, un divieto dell’esercizio di un’attività o di una professione va limitato ai settori da cui può effettivamente derivare un maggior pericolo di trasmissione. Le attività che possono continuare a essere esercitate senza pericolo per l’ambiente circostante vanno escluse da una limitazione o da un divieto.
All’articolo 15 capoverso 2 della legge sulle derrate alimentari (LDerr) figura una disposizione che obbliga le persone che espellono agenti patogeni ad adottare misure protettive particolari (igiene). Questo articolo è concretizzato all’articolo 47 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) e all’articolo 22 dell’ordinanza sui requisiti igienici (ORI). Le disposizioni del diritto sulle derrate alimentari sono conformi alla legge sulle epidemie.
Rispetto a una quarantena o a un isolamento completo, questo provvedimento colpisce i diritti fondamentali in minor misura. È quindi preferibile a una quarantena o a un isolamento completo. In base al principio della necessità, tuttavia, anche un divieto del genere può essere ordinato solo se non esiste un provvedimento meno severo atto a contenere adeguatamente il pericolo di propagazione di una malattia. Ciò dipende sostanzialmente dalla via di trasmissione della malattia, dall’infettività dell’agente patogeno nonché dal comportamento della persona interessata.
Art. 37 Imposizione dei provvedimenti
Per principio, secondo il diritto amministrativo generale gli obblighi stabiliti in una decisione in applicazione degli articoli 32-36 possono essere imposti coattivamente. L’applicazione della forza contro la persona dell’obbligato non richiede pertanto una base giuridica particolare. Il progetto di revisione della LEp indebolisce questo principio e ancora l’imposizione dei provvedimenti direttamente nella legge speciale. Da un lato, infatti, non tutti i provvedimenti decisi possono essere imposti coattivamente. La cura medica (art. 35) è esclusa espressamente: in base alla LEp non possono essere eseguite medicazioni coatte. Dall’altro alle persone potenzialmente colpite nei loro interessi fondamentali deve essere segnalato in modo trasparente che una quarantena, un isolamento, ecc. ordinati possono essere imposti coattivamente.
Art. 38 Compiti dei medici
In qualità di primi interlocutori privilegiati dalla popolazione, i medici svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della prevenzione della propagazione delle malattie infettive. Questa funzione socialmente necessaria, prevista dall’etica professionale dei medici, non può essere addossata a priori allo Stato. Non solo si fa quindi appello a questa responsabilità, ma la si sancisce anche nella legge. In questo modo si evita che una parte dei medici possa sottrarsi ad essa a scapito dei colleghi. Se i medici non possono adottare i provvedimenti necessari, devono informare le autorità.