Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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2.5.2 Sezione 2: Provvedimenti nei confronti della popolazione

Art. 39

Questa disposizione contiene vari provvedimenti che mirano a ridurre i contatti ravvicinati tra le persone o a impedire un’esposizione in ambiente contaminato. A differenza dei provvedimenti individuali illustrati sopra, questi si riferiscono al livello collettivo («social distancing») e riguardano soprattutto riunioni, scuole e imprese, dove la concentrazione di persone favorisce in modo particolare la diffusione di determinate malattie (ad esempio l’influenza). Limitazioni e divieti corrispondenti devono ridurre il numero di malati contenendo o frenando la diffusione della malattia. La decisione sull’opportunità di ordinare provvedimenti concreti deve tener conto delle condizioni epidemiologiche in Svizzera e nel contesto internazionale (posizione, estensione ed evoluzione dei focolai, infettività, gruppi particolarmente colpiti) nonché delle caratteristiche della riunione, della scuola o dell’impresa (origine/numero di partecipanti, appartenenza degli allievi a gruppi particolarmente colpiti, ecc.).

Oltre alla valutazione del rischio per la salute pubblica, l’esame delle limitazioni deve tener conto anche delle conseguenze sociali ed economiche del divieto di una riunione o della chiusura di scuole e imprese.

Secondo il capoverso 2, i Cantoni possono vietare o limitare le riunioni (lett. a), chiudere scuole o altri stabilimenti pubblici e imprese private o decidere prescrizioni nei loro confronti (ad esempio nei confronti degli ospedali) (lett. b) o vietare o limitare l’accesso o l’uscita da determinati edifici o aree e determinate attività, come ad esempio il bagno in determinati luoghi (lett. c). A differenza della legge sulle epidemie del 1970, l’avamprogetto contiene una regolamentazione che consente di limitare temporaneamente l’accesso o l’uscita da determinate aree. Questo complemento è necessario perché proprio nell’ambito della lotta contro la SARS è emerso che lo sbarramento di determinati quartieri o gruppi di case (ad esempio a Hong Kong) ha permesso di limitare sensibilmente la propagazione della malattia. Lo sbarramento di intere località deve tuttavia essere possibile solo in situazioni eccezionali.

Il capoverso 3 sottolinea che i provvedimenti possono essere ordinati solo fintanto che sono necessari per impedire la propagazione di una malattia trasmissibile. I Cantoni sono inoltre obbligati a verificare regolarmente la fondatezza dei provvedimenti.

2.5.3 Sezione 3: Provvedimenti nel traffico internazionale di viaggia tori

Art. 40 Entrata e uscita

Il capoverso 1 formula il principio secondo cui, in situazioni particolari, l’UFSP può imporre alle persone che entrano in Svizzera o la lasciano gli obblighi stabiliti alle lettere a-e (mediante decisione o decisione generale). Gli obblighi previsti mirano a prevenire la propagazione delle malattie trasmissibili. Si tratta di garantire che le persone venute a contatto con viaggiatori risultati poi contagiati possano essere informate e, se del caso, isolate o sottoposte a una cura medica. I provvedimenti s’ispirano ai corrispondenti provvedimenti sanitari del RSI (2005) (art. 18, 23, 31