Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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segg.). Sono necessari quando sussiste un pericolo notevole di importazione o esportazione di una malattia trasmissibile.

– Informazioni sullo stato di salute sono rilevate mediante questionari o interrogazioni personali (lett. a). Lo stesso vale per l’accertamento dell’identità nonché del luogo di destinazione e dell’itinerario (lett. b).

– Lettera c: attualmente all’entrata in Svizzera non è richiesta la prova di nessuna vaccinazione. A seconda della situazione epidemiologica, ciò può rivelarsi necessario per impedire l’importazione di malattie. Per determinate malattie, come la febbre gialla, per entrare in determinati Paesi occorre presentare un certificato di vaccinazione ufficiale.

– In base all’articolo 18 RSI, l’OMS può tra l’altro raccomandare ai Paesi contraenti di richiedere alle persone in entrata e in uscita la prova di una visita medica. Per poter rispettare le raccomandazioni dell’OMS in situazioni particolari, deve essere inserita nell’avamprogetto di revisione la lettera d. Questa disposizione non deve offrire una base giuridica per esigere l’esibizione di un test HIV al momento dell’entrata. Questo provvedimento non è adeguato né necessario per la protezione della salute pubblica.

– Un’epidemia o un focolaio di malattia in Svizzera o all’estero possono rendere necessarie visite mediche alla frontiera per impedire l’importazione o l’esportazione di una malattia trasmissibile (lett. e). Per le visite mediche alla frontiera, agli articoli 23 capoverso 1 lettera a iii) nonché capoverso 2 il RSI (2005) contiene linee guida indirizzate ai Paesi contraenti. Le visite mediche possono essere eseguite sia all’entrata in Svizzera che all’uscita dalla stessa. Le prime devono essere effettuate solo se è presumibile che la visita medica all’uscita dai Paesi corrispondenti («screening in uscita») sia insufficiente (art. 22 cpv. 2 RSI). Una visita all’uscita dalla Svizzera può essere associata al rilascio di un certificato sanitario, che confermi che il viaggiatore è sano. L’OMS prevede screening in uscita per situazioni epidemiologiche particolari, allo scopo di creare fiducia tra la popolazione e in seno alla comunità internazionale, oltre che per prevenire la propagazione di una malattia trasmissibile29. Siccome le visite mediche all’uscita dalla Svizzera devono avvenire prima del controllo dei passaporti, le competenze della Confederazione e dei Cantoni vanno disciplinate nel diritto d’esecuzione.

La Confederazione è tenuta a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati e a distruggere i dati rilevati entro il termine prescritto. Le visite mediche vanno inoltre impostate in modo tale che la continuazione del viaggio e la gestione del posto di frontiera, dell’aeroporto o del porto siano ritardate il meno possibile.

La Confederazione affida l’esecuzione dei provvedimenti all’entrata e all’uscita a medici di frontiera, che ordinano provvedimenti di cui al capoverso 1, analogamente al medico cantonale.

Il capoverso 2 contiene una norma di delega, che autorizza il Consiglio federale a emanare prescrizioni che stabiliscono il contenuto, l’entità e l’esecuzione dei provvedimenti di cui al capoverso 1.

Secondo il capoverso 3, l’UFSP può sottoporre le persone che entrano in Svizzera a sorveglianza medica, visita medica, quarantena, isolamento o cura secondo le condi-

29 WHO global influenza preparedness plan (2005), WHO/CDS/CSR/GIP/2005.5, pag.45.