Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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zioni degli articoli 32-35. Il Consiglio federale può estendere questi provvedimenti a tutte le persone provenienti da zone a rischio che entrano in Svizzera, indipendentemente dal fatto che siano potenzialmente contagiate o malate, come ultima ratio. Le esperienze con la SARS hanno tuttavia mostrato che in situazioni particolari non basta più valutare unicamente il rischio di esposizione individuale.

Il capoverso 4 contiene l’autorizzazione di impedire l’importazione di una malattia trasmissibile mediante un divieto temporaneo di lasciare la Svizzera. Dal punto di vista epidemiologico, i provvedimenti all’uscita dalla Svizzera sono più efficaci dei divieti di entrata. Un divieto di lasciare il Paese è indicato solo come ultima ratio, e cioè solo in situazioni particolari, ad esempio se la Svizzera fosse confrontata all’insorgenza di una malattia trasmissibile rilevante o nuova come un’isola all’interno dell’Europa – uno scenario con una probabilità minima – o nell’ambito di un provvedimento coordinato a livello internazionale. Il provvedimento è necessario anche in vista di una possibile raccomandazione dell’OMS in materia di limitazioni d’uscita dal Paese. Può anche essere vista come azione atta a creare fiducia tra la popolazione residente in Svizzera, gli attori politici e gli Stati visitati a partire dalla Svizzera – eventualmente accompagnata dallo strumento di un certificato sanitario.

Art. 41 Obbligo di collaborare

Il capoverso 1 sancisce un obbligo di collaborare per le imprese che trasportano persone nel traffico internazionale per ferrovia, autobus, via d’acqua o aerea, nonché gli esercenti di un aeroporto, di un porto o di un'agenzia di viaggio in relazione all’esecuzione dei provvedimenti di cui all’articolo 40. Possono in particolare essere tenuti a informare i viaggiatori di conseguenza, rilevare i dati necessari all’identificazione dei viaggiatori, mettere a disposizione la lista dei passeggeri e rendere possibili visite mediche di viaggiatori nonché mettere a disposizione le capacità necessarie per attuare questi provvedimenti.

Nell’ordinanza del 17 giugno 197430 concernente il Servizio sanitario di confine nonché nell’ordinanza del DFI del 15 dicembre 200331 per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti figurano già oggi disposizioni corrispondenti.

Al capoverso 2, le società di trasporto e le imprese che assicurano il traffico internazionale sono incaricate di mettere a disposizione le necessarie capacità aziendali e di personale per attuare questi obblighi. Per capacità s’intende un’adeguata pianificazione d’emergenza, l’infrastruttura e l’organizzazione necessarie in caso di crisi per prevenire l’importazione di malattie trasmissibili in Svizzera. Nell’ordinanza del DFI per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti menzionata, gli esercenti di un aeroporto sono obbligati già oggi a mettere a disposizione una pianificazione d’emergenza e capacità per poter attuare i provvedimenti necessari in situazioni epidemiologiche particolari. I requisiti relativi all’aeroporto di Basilea, considerato un aerodromo nazionale svizzero, ma soggetto alla legislazione francese, devono essere definiti in un allegato al trattato internazionale tra la Francia e la Svizzera, attualmente in revisione.

30 RS 818.125.1

31 RS 818.125.12