Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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Capoverso 2: la dichiarazione periodica di questi dati all’UFSP non mira a una registrazione e analisi centrale e neanche a un confronto tra i vari stabilimenti, bensì ad assicurare una prassi minima, concordata dalla Confederazione e dai Cantoni su indicazione di specialisti. Siccome gli stabilimenti devono svolgere tali analisi da soli o congiuntamente e queste devono essere possibili anche retrospettivamente, è previsto un obbligo di conservazione.

Capoverso 3: Se sorgono interrogativi particolari riguardo al rilevamento e all’interpretazione dei dati, l’UFSP o il medico cantonale possono consultarli.

Art. 44 Approvvigionamento con agenti terapeutici

L’articolo 44 attribuisce alla Confederazione la competenza di provvedere all’approvvigionamento sufficiente della popolazione con gli agenti terapeutici più importanti per lottare contro le malattie trasmissibili. Questa disposizione è stata inserita sulla scia della revisione urgente della legge sulle epidemie nel 200632. Tra gli agenti terapeutici più importanti figurano ad esempio medicamenti irrinunciabili (come i vaccini e gli antivirali) e importanti dispositivi medici (come maschere di protezione e apparecchi per iniezioni). La definizione di agenti terapeutici, medicamenti e dispositivi medici si orienta gli articoli 2 e 4 della legge sugli agenti terapeutici. Il rinvio alla legge sull’approvvigionamento del Paese precisa che devono essere sfruttate innanzitutto le possibilità offerte da tale legge (ad esempio l’obbligo di costituire scorte obbligatorie). Altri provvedimenti destinati all’approvvigionamento della popolazione con agenti terapeutici devono essere possibili solo quando i provvedimenti di approvvigionamento del Paese nel caso concreto non consentono di raggiungere l’obiettivo perseguito. La costituzione di scorte obbligatorie non entra in considerazione ad esempio se il medicamento corrispondente non è ancora stato messo in commercio in Svizzera o se la costituzione delle scorte richiederebbe troppo tempo.

Art. 45 Traffico di beni e merci

Oltre ai provvedimenti di lotta indirizzati a singole persone o alla popolazione, a seconda della situazione per lottare contro le malattie possono anche essere indispensabili provvedimenti nei confronti di beni e merci. Nel traffico internazionale, il RSI (2005) prevede varie possibilità al riguardo, ad esempio la sorveglianza dei beni e delle merci (compresi i bagagli, i carichi e i pacchi postali) nonché dei mezzi di trasporto provenienti da regioni infette o destinate a regioni infette, provvedimenti concernenti i mezzi di trasporto in questione o l’emanazione di raccomandazioni da parte dell’OMS in relazione a beni, merci e mezzi di trasporto. Per tener conto di queste disposizioni internazionali e al fine di assicurare una miglior protezione dalla trasmissione delle malattie in relazione ai beni e alle merci entro i confini nazionali, il Consiglio federale è autorizzato a emanare disposizioni sul trasporto, l’importazione, l’esportazione o il transito di beni e merci potenzialmente infettivi (cpv. 1). Devono essere disciplinati in particolare i seguenti aspetti:

– esigenze relative ai provvedimenti protettivi nel trasporto (lett. a), ad esempio in relazione alla merce da trasportare stessa o al mezzo di trasporto;

32 FF 2006, 5605.