Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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– elenco degli agenti patogeni in relazione ai quali devono essere analizzati i beni e le merci da trasportare (lett. b). Si pensi soprattutto agli agenti patogeni che possono rappresentare un particolare pericolo di contagio o per la salute;
– fissazione dei criteri che impongono una limitazione o un divieto per il trasporto, l’importazione, l’esportazione o il transito per motivi di protezione della salute (lett. c).
In settori parziali, il diritto sulle derrate alimentari contiene regolamentazioni sulla protezione dalle malattie trasmissibili in relazione al trasporto nonché all’importazione, al transito e all’esportazione, tuttavia limitatamente al settore delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso. La presente disposizione è formulata in senso ampio e va impostata in modo tale che le disposizioni di altre leggi, in particolare della legge sulle derrate alimentari, abbiano la precedenza.
Analogamente, l’accordo del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea33consente di vietare o limitare l’importazione, l’esportazione e il transito di merci tra l’altro per motivi di protezione della salute e della vita dell’uomo e degli animali. Sono attualmente in corso tra la Svizzera e la Comunità europea colloqui esplorativi in vista di un nuovo accordo nel settore agricolo e alimentare. Bisognerà verificare in che misura questa problematica potrà essere affrontata in quest’ambito.
Art. 46 Trasporti di cadaveri
Al capoverso 1, il Consiglio federale è autorizzato a emanare prescrizioni volte a prevenire la trasmissione di malattie durante il trasporto e la sepoltura di cadaveri. I dettagli relativi alla gestione dei cadaveri di persone colpite da una malattia trasmissibile al momento della morte devono essere disciplinati come finora a livello di ordinanza (cfr. ordinanza del 17 giugno 1974 concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di contagio, come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall’estero e a destinazione di quest’ultimo34).
L’autorizzazione di cui al capoverso 2 si riferisce al trasporto di cadaveri dall’estero verso o attraverso la Svizzera e dalla Svizzera all’estero.
Art. 47 Disinfezioni e disinfestazioni
I Cantoni sono tenuti a provvedere alle necessarie disinfezioni e disinfestazioni. Quali campi d’applicazione entrano in considerazione segnatamente mezzi di trasporto come aeroplani, navi, treni, autocarri e autobus nonché beni e merci.
Per «disinfezione» s’intende l’uccisione della maggior parte degli agenti patogeni infettivi presenti all’esterno del corpo mediante agenti chimici o fisici (la «sterilizzazione» è invece l’uccisione di tutti gli agenti patogeni). Per «disinfestazione» s’intende l’eliminazione di animali come zecche, pidocchi, topi, ratti, che assumono rilievo per la trasmissione di malattie. La disinfezione di edifici o oggetti d’uso è una strategia di Public Health per la lotta contro la tubercolosi che risale a prima dell’introduzione degli antibiotici. È stata applicata anche contro la difterite, la scarlattina, febbre puerperale e il tifo. Si basava sulla convinzione che gli agenti
33 RS 0.632.401
34 RS 818.61