Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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razione di assumersi i danni è inoltre limitata ulteriormente dalla legge: l’uso dell’agente terapeutico deve infatti basarsi su una raccomandazione o su un ordine della Confederazione e deve trattarsi di un importante agente terapeutico per la lotta contro le malattie trasmissibili. Bisogna inoltre tener presente che le basi in materia di responsabilità, i presupposti della responsabilità e la persona responsabile non sono interessati dalla presente disposizione. In particolare, la Confederazione stessa non diventa responsabile nell’ambito di questa disposizione. Inoltre, secondo il capoverso 2 spetta alla Confederazione e al fabbricante stabilire segnatamente l’entità e le modalità di un’eventuale copertura dei danni nell’ambito del contratto. Di fronte al numero elevato di possibili scenari di responsabilità e danni non appare opportuno emanare disposizioni più dettagliate su singole situazioni a livello di legge. È tuttavia evidente che la Confederazione può prendere in considerazione un obbligo di copertura dei danni unicamente per i rischi derivanti da una situazione particolare e non può prevedere una copertura per errori possibili in qualsiasi momento (ad esempio durante la fabbricazione o lo stoccaggio). È altresì compito della Confederazione stabilire le modalità opportune nel singolo caso (in particolare gli obblighi del fabbricante di comunicare le pretese di risarcimento, l’obbligo di difendere correttamente gli interessi del fabbricante, ecc.).
Art. 66 Spese a carico dei Cantoni
L’articolo 66 disciplina i costi a carico dei Cantoni, che devono assumersi le spese per i provvedimenti da essi ordinati secondo gli articoli 30-37 se non sono coperte altrimenti (lett. a). Nella prassi, l’interpretazione dell’espressione «coperte altrimenti» può creare problemi nei singoli casi. Il Cantone che ha ordinato il provvedimento deve intervenire solo se le spese non sono coperte dalla cassa malati44 (o eventualmente in altro modo). Oltre alle spese non coperte dal sistema dell’assicurazione malattie può essere assunta in particolare la franchigia. I Cantoni devono inoltre assumersi le spese per le indagini epidemiologiche che eseguono (lett. b).
Art. 67 Spese per l’approvvigionamento con agenti terapeutici
Questa disposizione disciplina due aspetti dell’assunzione delle spese per l’approvvigionamento con agenti terapeutici secondo l’articolo 44 della legge sulle epidemie. Da un lato precisa che accanto all’obbligo di approvvigionamento sussiste un corrispondente obbligo della Confederazione di assunzione delle spese (cpv. 1). Dall’altro prevede che in caso di dispensazione di tali agenti terapeutici a persone, di norma l’assunzione delle spese è disciplinata dal sistema tradizionale dell’assicurazione malattie, dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare (cpv. 2 e deroga secondo il cpv. 3).
Secondo il capoverso 1, la Confederazione è tenuta ad assumersi eventuali spese per l’approvvigionamento sufficiente della popolazione con agenti terapeutici ai sensi dell’articolo 44. La presente disposizione consente alla Confederazione, se del caso, di acquistare rapidamente e in quantità sufficiente anche importanti agenti terapeutici messi in commercio in Svizzera se vi è un bisogno manifesto e se gli altri strumenti disponibili non permettono di raggiungere l’obiettivo nella situazione concreta. Se sono necessari provvedimenti della Confederazione a livello nazionale o
44 In merito ai punti di contato con la legge sull’assicurazione malattie (LAMal) cfr. cap. 1.6.3