Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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concentrati in certe regioni, l’articolo 44 della legge sulle epidemie fornisce tra l’altro la base giuridica per il finanziamento o l’assunzione delle spese di acquisto degli agenti terapeutici. I capoversi 2 e 3 disciplinano l’assunzione dei costi di questi agenti terapeutici in caso di dispensazione successiva alla popolazione.
Il capoverso 2 dispone che in tal caso si applicano le regole e le condizioni abituali della legislazione in materia di assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione militare. È così precisato da un lato anche che l’obbligo di assunzione delle spese secondo il capoverso 1 non rappresenta una lex specialis rispetto a dette legislazioni e dall’altro che non è prevista nessuna assunzione dei costi da parte dei Cantoni secondo l’articolo 66 della legge sulle epidemie. Concretamente, ciò significa, ad esempio nell’ambito dell’assicurazione delle cure medicosanitarie, che un medicinale da distribuire deve essere ammesso nell’elenco delle specialità (cfr. art. 30 OPre), il che obbliga gli assicuratori malattie ad assumere i costi corrispondenti e le persone interessate ad assumere la loro parte conformemente alla regolamentazione della franchigia e dell’aliquota percentuale. L’assunzione delle spese per i provvedimenti di prevenzione, ad esempio per vaccinazioni da designare, può anche essere ordinata dal DFI (cfr. art. 12 OPre). In caso di dispensazione a lavoratori si applica la legge sull’assicurazione contro gli infortuni, mentre in caso di dispensazione a persone affiliate all’assicurazione militare si applicano le disposizioni della legge sull’assicurazione militare. Sono tuttavia ipotizzabili situazioni in cui tali spese non siano coperte dalle assicurazioni menzionate.
In tal caso, secondo il capoverso 3 è la Confederazione ad assumersi le spese degli agenti terapeutici. Non è quindi escluso che in caso di pericoli acuti repentini che colpiscono gruppi di persone specifici o zone limitate sia necessaria una distribuzione rapida e diretta degli agenti terapeutici acquistati dalla Confederazione, senza che siano soddisfatti i presupposti giuridici per l’assunzione delle spese da parte degli assicuratori malattie e infortuni o da parte dell’assicurazione militare (ad esempio se la dispensazione non avviene tramite un fornitore di prestazioni riconosciuto ai sensi della legge sull’assicurazione malattie o se l’iscrizione nell’elenco delle specialità non è possibile per motivi di tempo). È inoltre ipotizzabile che gli agenti terapeutici messi a disposizione con i mezzi finanziari della Confederazione nell’ambito del suo obbligo di approvvigionamento non possano o non debbano neanche essere distribuiti alla popolazione. È il caso ad esempio se la minaccia temuta non si concretizza e se gli agenti terapeutici raggiungono la data di scadenza.
Art. 68 Spese di provvedimenti applicati al trasporto internazionale di persone
Questo articolo disciplina l’assunzione delle spese per i provvedimenti nel traffico internazionale di viaggiatori. Secondo il capoverso 1, la Confederazione è tenuta ad assumersi le spese per visite, sorveglianza medica, quarantena, isolamento e cura delle persone che entrano in Svizzera o lasciano la Svizzera ordinati dai suoi organi, a meno che non siano coperti altrimenti. Per l’interpretazione del termine «coperti altrimenti» si può rimandare ai commenti all’articolo 66. Il capoverso 1 corrisponde al diritto vigente (art. 33 LEp). A ordinare il provvedimento è il medico di frontiera incaricato dalla Confederazione.
Le spese legate all’obbligo di collaborare secondo l’articolo 41 sono a carico delle imprese nonché degli esercenti degli aeroporti e dei porti (cpv. 2). Il capoverso 2 offre infine alla Confederazione la possibilità di partecipare a oneri e spese straordi-