Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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nari, che contribuiscono in notevole misura e a lungo termine ad arginare i pericoli per la salute.

2.9 Capitolo 9: Esecuzione

2.9.1 Sezione 1: Cantoni

Art. 69 Principio

L’esecuzione della legge sulle epidemie spetta ai Cantoni, a meno che non sia competente la Confederazione. È mantenuto questo principio valido implicitamente già per la legge vigente.

Disposizioni di diritto materiale sulle malattie trasmissibili sono emanate esclusivamente dalla Confederazione. I Cantoni devono emanare le disposizioni giuridiche concernenti l’organizzazione e le procedure necessarie per l’esecuzione. Tra queste figura in particolare la designazione delle autorità competenti per i singoli compiti esecutivi.

Art. 70 Rendiconto

La ripartizione dei ruoli, secondo cui per principio l’esecuzione della legge è affidata ai Cantoni e la Confederazione deve adempiere un obbligo di vigilanza e coordinamento, presuppone una regolamentazione adeguata del rendiconto. Il rendiconto, destinato al DFI, comprende un’informazione regolare da parte dei Cantoni sull’esecuzione della legge e sulle osservazioni pertinenti fatte in quest’ambito. Per consentire alla Confederazione di svolgere la sua funzione di vigilanza e coordinamento, il rendiconto deve essere completo (tutti i temi pertinenti), esteso all’intero territorio (tutti i Cantoni) e unitario (forma e tempi). Per questo motivo, il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalità e i contenuti del rendiconto. Devono essere concretizzate segnatamente indicazioni formali in merito ai tempi e al grado di dettaglio nonché indicazioni materiali in merito alle priorità contenutistiche. L’onere amministrativo deve essere ridotto al minimo. È opportuno un rendiconto regolare a scadenza annuale, che tenga conto dei requisiti relativi ai tempi e al contenuto che scaturiscono dagli strumenti di pianificazione soprastanti (ad esempio il programma di legislatura, il piano integrato dei compiti e delle finanze, ecc.).

2.9.2 Sezione 2: Confederazione

Art. 71 Vigilanza e coordinamento

La legislazione in materia di lotta contro le malattie trasmissibili è esclusivamente di competenza della Confederazione. I Cantoni assicurano l’esecuzione della legislazione entro i confini nazionali, a meno che ciò non sia affidato alla Confederazione. Il capoverso 1 richiama l’articolo 186 capoverso 4 Cost., secondo cui il Consiglio federale vigila sull’osservanza delle leggi federali da parte dei Cantoni sottoposti alla sua vigilanza e sullo svolgimento corretto dei compiti attribuiti alle amministrazioni cantonali. Il Consiglio federale può delegare questa competenza e affidare la vigilanza ai dipartimenti e agli uffici federali.