Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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Art. 74 Collaborazione internazionale
Per attuare efficacemente i provvedimenti secondo la legge proposta può essere necessario concludere accordi di diritto internazionale. Il capoverso 1 autorizza il Consiglio federale a farlo con una procedura semplificata, in deroga alla procedura ordinaria, e cioè senza l’approvazione da parte delle Camere federali. La possibilità di delegare al Consiglio federale la competenza di concludere trattati è sancita all’articolo 166 capoverso 2 della Costituzione federale. Il Consiglio federale deve poter concludere tali trattati sotto la propria competenza, a condizione che disciplinino lo scambio reciproco di dati, l’informazione reciproca sui focolai di malattie, l’informazione immediata in caso di pericolo di malattie trasmissibili che potrebbero superare la frontiera, l’armonizzazione dei piani dei provvedimenti in caso di focolai di malattie transfrontalieri o il trasporto di cadaveri dall’estero verso o attraverso la Svizzera e dalla Svizzera verso l’estero. Sono intesi segnatamente accordi di diritto internazionale prevalentemente di natura tecnica, come le convenzioni esistenti concernenti il trasporto di cadaveri. Secondo l’articolo 48a capoverso 1 della legge del 21 marzo 199746 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, il Consiglio federale può delegare questa competenza a un dipartimento o, per i trattati di portata limitata, a un gruppo o un Ufficio federale.
Il capoverso 2 obbliga le autorità esecutive della Confederazione a cercare e curare la collaborazione con autorità e istituzioni straniere nonché con organizzazioni internazionali e intergovernative. Già oggi i servizi federali collaborano nell’ambito dell’individuazione, della prevenzione e della lotta contro le malattie con istituzioni e varie organizzazioni internazionali e intergovernative – come l’OMS, l’UE e il CEPCM, i CDC, l’OCSE o il Consiglio d’Europa.
Il capoverso 3 designa l’UFSP quale servizio responsabile a livello federale, che assume i compiti del Centro nazionale per il RSI ai sensi dell’articolo 4 RSI (2005). Il Centro nazionale per il RSI è l’interlocutore dell’OMS, in particolare in caso di eventi che rappresentano una situazione di emergenza sanitaria di portata internazionale e deve essere raggiungibile per l’OMS 24 ore su 24. Il Centro è competente sia per la trasmissione di comunicazioni urgenti all’OMS che per la diffusione di informazioni agli attori interessati a livello federale e cantonale nonché per la raccolta delle informazioni di questi attori. Con decreto del 9 giugno 2006, il Consiglio federale ha designato l’UFSP quale Centro nazionale per il RSI. Una menzione nella legge è tuttavia opportuna per motivi di trasparenza.
Secondo il RSI (2005), lo sportello nazionale è la porta d’accesso non solo per le dichiarazioni legate alle malattie trasmissibili, bensì anche per le minacce sanitarie provocate da agenti chimici o radiazioni ionizzanti. La procedura esatta di trasmissione (il più rapidamente possibile) delle informazioni contenute nelle dichiarazioni dell’OMS che non riguardano malattie trasmissibili va stabilita dai servizi interessati.
Art. 75 Valutazione
Il capoverso 1 prevede che il Consiglio federale verifichi l’efficacia, l'appropriatezza e l’economicità della presente legge e presenti un rapporto alle Camere federali. Si basa sull’articolo 170 della Costituzione federale, che chiede una verifica dell’efficacia dei provvedimenti della Confederazione. La verifica dell’efficacia o la