Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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Il capoverso 2 fissa il baricentro dell’attività di vigilanza delle autorità federali: occorre evitare che siano ordinati provvedimenti di protezione e di lotta differenti e di conseguenza che sia applicato un livello di protezione della salute pubblica diverso. In determinati settori un’esecuzione unitaria della legge sulle epidemie è quindi particolarmente importante. Provvedimenti differenti nell’ambito del federalismo esecutivo non sono accettabili anche in considerazione dei notevoli problemi transfrontalieri di importazione ed esportazione delle malattie trasmissibili.
Si tratta di assicurare un’esecuzione il più possibile unitaria mediante provvedimenti di coordinamento da parte delle autorità federali. In tal modo è rafforzato il carattere vincolante degli obiettivi e delle strategie nazionali (cfr. art. 3 LEp). La lettera a deve consentire alle autorità federali di prescrivere, in situazioni problematiche, determinati provvedimenti esecutivi, come il divieto di una riunione, l’isolamento di determinate persone, ecc.
Lettera c: l’informazione sui provvedimenti esecutivi assicura la trasparenza nei confronti di tutti gli interessati ed evidenzia i problemi. Consente inoltre di elaborare obiettivi e strategie.
Art. 72 Disposizioni d’esecuzione
Il capoverso 1 obbliga il Consiglio federale a emanare le disposizioni esecutive necessarie per l’esecuzione della legge, dopo aver sentito i Cantoni e le cerchie specializzate competenti. Le ordinanze d’esecuzione comprendono:
– ordinanze in sostituzione e a complemento della legge (la competenza di emanare tali ordinanze è menzionata esplicitamente nelle pertinenti disposizioni della legge);
– diritto esecutivo che concretizza gli obblighi della legge e precisa ad esempio le definizioni;
– ordinanze concernenti l’organizzazione dell’esecuzione, per quanto la Confederazione sia competente, nonché il coordinamento e la collaborazione all’interno dell’Amministrazione federale.
Il capoverso 2 contiene una delega normativa al DFI.
Art. 73 Delega di compiti esecutivi
I compiti delle autorità esecutive comprendono singoli settori in cui organizzazioni o persone non appartenenti all’Amministrazione federale dispongono di un elevato know-how ed esperienza. In questi settori può essere opportuno attribuire singoli compiti esecutivi a tali organizzazioni e persone specializzate. Il presente articolo crea – in conformità con la legge del 21 marzo 199745 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione – la base giuridica per questa delega di compiti esecutivi. Al capoverso 2, la Confederazione è obbligata ad assicurare la vigilanza statale. Il capoverso 3 disciplina l’indennizzo finanziario per i compiti delegati.