Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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valutazione servono a stabilire se e in che misura determinati provvedimenti soddisfano effettivamente le aspettative e raggiungono gli obiettivi perseguiti. Nel presente contesto si tratta di menzionare i punti di forza e le lacune della legge, di valutarne gli effetti e di formulare delle raccomandazioni di ottimizzazione.

Se del caso, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre delle proposte di adeguamento dei provvedimenti (cpv. 2).

2.10 Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 76 Delitti

Nelle disposizioni penali, la legge distingue tra delitti (art. 76) e contravvenzioni (art. 77) a seconda della gravità dell’infrazione: le lesioni gravi di un bene giuridico d’importanza superiore sono punite come delitti, le lesioni meno gravi come contravvenzioni.

La riserva dei reati più gravi secondo il codice penale svizzero al capoverso 1 si riferisce in particolare alle fattispecie delle lesioni personali (art. 122 segg.), all’articolo 231 CP, che contempla la fattispecie della propagazione di una malattia dell’uomo pericolosa e trasmissibile, e agli articoli 320 e 321 CP, che penalizzano la violazione del segreto d’ufficio e del segreto professionale.

Tra i delitti sono menzionate le infrazioni che mettono in pericolo la salute dell’uomo. A differenza del reato di danno, che presuppone la lesione di un bene giuridico, nel reato di pericolo concreto è sufficiente che il bene giuridico protetto sia messo in pericolo (e cioè che sia indotta o aumentata la probabilità di una lesione). Le possibili fattispecie sono elencate in modo esaustivo alle lettere a-d, facendo una distinzione tra atti commessi intenzionalmente o per negligenza.

Art. 77 Contravvenzioni

Alle lettere a-k sono formulate le fattispecie che costituiscono una contravvenzione. Se commesse intenzionalmente o per negligenza, queste infrazioni sono punite con una multa fino a 10 000 franchi. Come per i reati, anche questo elenco è esaustivo.

Art. 78 Competenza e diritto penale amministrativo

Il capoverso 1 precisa che il perseguimento penale dei reati definiti nella legge sulle epidemie e nelle relative disposizioni di esecuzione spetta ai Cantoni.

Secondo l’articolo 1 della legge federale del 22 marzo 197447 sul diritto penale amministrativo (DPA), essa si applica direttamente solo quando il procedimento e il giudizio per un’infrazione sono affidati a un’autorità federale. Con il capoverso 2, gli articoli 6, 7 e 15 DPA sono dichiarati applicabili anche alle autorità cantonali incaricate del perseguimento penale. In deroga alla parte generale del CP, applicabile negli altri ambiti, agli articoli 6 e 7 il diritto penale amministrativo contempla una regolamentazione particolare per le infrazioni commesse nell’azienda e da mandatari. L’articolo 6 DPA facilita l’intervento a livello della direzione prevedendo che, in caso di infrazioni commesse nell’azienda, anche il padrone d’azienda, il datore di

47 RS 313.0