Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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dell’attuazione. Elimina gli attuali doppioni e crea le basi per una pianificazione dei provvedimenti più competente e coerente, a prescindere dai confini cantonali, nell’ambito della quale la Confederazione assume un ruolo direttivo. È così prevedibile che sarà migliorata non solo la pianificazione, bensì anche la comunicazione nei confronti del pubblico. L’azione dello Stato risulterà più calcolabile e affidabile per gli attori economici. Le imprese saranno maggiormente in grado di reagire adeguatamente e con una spesa inferiore.

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

La revisione della legge sulle epidemie migliora sensibilmente le basi giuridiche per l’individuazione, la prevenzione e la lotta contro le malattie trasmissibili in Svizzera, assegnando alla Confederazione un ruolo direttivo rafforzato. Parti della nuova legge sulle epidemie corrispondono a servizi che già oggi sono forniti dalle autorità e di conseguenza non generano nuovi costi supplementari.

Con la revisione, alla Confederazione è attribuita più responsabilità per l’elaborazione e l’attuazione di obiettivi strategici validi in tutta la Svizzera (piano pandemico, raccomandazioni, provvedimenti) e per il coordinamento con tutti i partner nazionali e internazionali. In situazioni particolari e straordinarie, la Confederazione assume la direzione, se del caso. Inoltre, la Confederazione diffonde informazioni più ampie, ad esempio alle autorità cantonali, e rafforza la consapevolezza del pubblico nei confronti del significato delle malattie trasmissibili nonché la sorveglianza di queste malattie. In questi settori è prevedibile un maggior bisogno finanziario e di personale in seno all’Amministrazione federale.

– Per l’individuazione precoce e la lotta contro i focolai di malattie infettive nell’ambito dei compiti di cui all’articolo 16, una squadra di analisi dei focolai deve assumere compiti come l’individuazione precoce, la valutazione delle dichiarazioni, il coordinamento, la preparazione delle decisioni, il sostegno ai Cantoni, la realizzazione di interviste, l’immissione e l’analisi di dati e il rispetto del RSI. Si stimano CHF 120 000 di spese di personale e CHF 35 000 di spese per beni e servizi all’anno.

– Per l’assistenza ai Cantoni nell’ambito dell’identificazione e dell’informazione secondo l’articolo 30 (hotline, formazione, consulenza professionale, piattaforma informativa basata su Internet, tracciamento internazionale) è stimata una spesa di CHF 110 000 all’anno (40 000 personale, 70 000 beni e servizi).

– Il nuovo organo di coordinamento da istituire (art. 54) e le spese di riunione (indennizzi, documentazione, ecc.) genereranno spese di personale per CHF 25 000 e spese per beni e servizi per CHF 5 000 all’anno.

– Nel caso in cui il Consiglio federale convochi un comitato di crisi secondo l’articolo 55, dovranno essere sostenuti costi supplementari pari a CHF 50 000 all’anno, comprese le necessarie esercitazioni del comitato di crisi.

– La cooperazione internazionale presuppone compiti di pianificazione e coordinamento, assicurazione dei contatti internazionali e sostegno dei progetti internazionali (ad esempio l’accord sanitaire con la Francia) e comporta costi supplementari pari a CHF 140 000 all’anno (CHF 80 000 per il personale e CHF 60 000 per beni e servizi). Queste attività servono all’armonizzazione