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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine
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4 In linea di massima, le persone immobilizzate vanno protette dagli sguardi di terzi.
Art. 24 Disposizioni particolari per il trasporto di donne e bambini
1 I bambini vanno trasportati in modo adeguato alla loro età e alle circostanze.
2 Le donne vanno, per quanto possibile, accompagnate da una persona dello stesso sesso. Nei veicoli muniti di celle, donne e uomini non possono essere trasportati nella stessa cella. Sono fatti salvi i trasporti di membri della stessa famiglia.
Sezione 2: Disposizioni particolari applicabili ai trasporti in Svizzera
Art. 25 Trasporti senza ordine formale
Il trasporto può essere effettuato senza ordine formale ed eventualmente in deroga agli articoli 18 e 23:
a. in caso di fermi di breve durata da parte di un organo della Confederazione con trasporto immediato verso l’autorità competente;
b. in caso di trasporti di breve durata, segnatamente a fini giudiziari.
Art. 26 Veicoli adibiti al trasporto
1 I veicoli utilizzati devono disporre di un’aerazione sufficiente e proteggere dalle intemperie.
2 Nei veicoli muniti di celle, le persone trasportate devono avere la possibilità di contattare gli organi d’esecuzione.
Sezione 3: Disposizioni particolari applicabili ai rinvii per via aerea
Art. 27 Preparazione del trasporto
1 Il rinvio accompagnato viene in linea di principio eseguito dagli organi di polizia del Cantone incaricato del rinvio o che ha disposto il rinvio.
2 Il rinvio è diretto dal caposquadra in collaborazione con gli organi della polizia aeroportuale.
3 La polizia aeroportuale prepara il trasporto sull’area dell’aeroporto.
4 Il Cantone informa l’Ufficio federale della migrazione (UFM) del numero di persone da rimpatriare e del numero di accompagnatori che può mettere a disposizione.
5 L’aiuto all’esecuzione fornito dall’UFM, in particolare l’organizzazione del rinvio per via aerea, si fonda sull’ordinanza dell’11 agosto 19993 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.
3 OEAE, RS 142.281