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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine
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Art. 28 Livelli d’esecuzione dei rinvii
1 L’autorità dispone le modalità del rinvio in funzione del probabile comportamento della persona da trasportare e delle circostanze del caso. Sono previsti i seguenti livelli d’esecuzione:
a. livello 1: la persona da rimpatriare accetta il ritorno autonomo; la polizia la scorta fin sull’aereo; il viaggio prosegue senza scorta;
b. livello 2: la persona da rimpatriare rifiuta il ritorno autonomo; il rinvio è di regola effettuato da due agenti in civile; se necessario, la persona da rimpatriare può essere ammanettata;
c. livello 3: la persona da rimpatriare opporrà presumibilmente resistenza fisica, ma il viaggio su un aereo di linea resta possibile; all’occorrenza sono ammessi manette o altri mezzi d’immobilizzazione e l’uso della forza fisica;
d. livello 4: la persona da rimpatriare opporrà presumibilmente grande resistenza fisica e va rimpatriata con un volo speciale. È scortata da almeno due agenti di polizia. Sono ammessi gli stessi mezzi coercitivi previsti per il livello 3.
2 Per ogni rinvio di livello 4 l’UFM designa, su proposta dei Cantoni, un caposquadra appositamente istruito.
Art. 29 Colloquio di preparazione
1 Qualche giorno prima del rinvio, gli organi d’esecuzione svolgono un colloquio di preparazione con la persona da rimpatriare. Per i rinvii di livello 4, il caposquadra partecipa, per quanto possibile, al colloquio.
2 Se vi sono indizi che la persona da rimpatriare opporrà resistenza fisica, la si informa delle conseguenze del suo comportamento, in particolare per quel che concerne l’uso di mezzi coercitivi.
3 Eccezionalmente si può rinunciare al colloquio di preparazione, in particolare se ha già avuto luogo, ma il rinvio non è stato effettuato.
4 Sul colloquio di preparazione viene redatto un breve verbale.
Art. 30 Bisogni personali
1 Eccezionalmente, l’accesso ai servizi igienici può essere sostituito da altri provvedimenti appropriati. I pannoloni sono ammessi soltanto con il consenso della persona in questione.
2 Gli organi d’esecuzione si accertano che le persone da rimpatriare abbiano a disposizione abiti di ricambio.
Art. 31 Effetti personali
1 Gli effetti personali vanno trasportati come bagaglio.
2 Gli organi d’esecuzione si accertano che tra gli effetti personali non vi siano documenti concernenti la procedura d’asilo o eventuali procedure penali.