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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine
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Capitolo 4: Formazione
Art. 32 Competenza e coordinamento
1 I dipartimenti provvedono affinché gli organi di polizia a loro sottoposti siano istruiti ad applicare le misure coercitive e le misure di polizia conformemente alla legge. Elaborano il programma di formazione tenendo conto dei regolamenti approvati dal Dipartimento federale dell’interno per le professioni di polizia, dei corsi di istruzione dell’Istituto svizzero di polizia e delle raccomandazioni degli organi di coordinamento cantonali.
2 Per il coordinamento della formazione di organi di polizia a livello federale, il DFGP, il DDPS e il DFF istituiscono una commissione di coordinamento composta da due rappresentanti per ogni dipartimento interessato, due rappresentanti dei Cantoni e un rappresentante dell’Istituto svizzero di polizia.
3 La commissione disciplina la propria organizzazione. Fornisce ai dipartimenti raccomandazioni sul contenuto e l’organizzazione della formazione.
Art. 33 Formazione speciale per i rinvii per via aerea
1 Il DFGP disciplina la formazione delle persone incaricate dei rinvii per via aerea. Per la formazione può far ricorso all’Istituto svizzero di polizia.
2 La formazione comprende segnatamente gli ambiti seguenti:
a. preparazione del volo e operazioni all’aeroporto;
b. comunicazione e gestione dei conflitti;
c. protezione dei dati in materia d’asilo;
d. differenze culturali;
e. etica professionale;
f. impiego di mezzi coercitivi;
g. relazioni tra l’equipaggio e la scorta;
h. identificazione delle situazioni di grave pericolo e primi soccorsi.
3 Prima di adottare il programma di formazione, il DFGP consulta la commissione di coordinamento di cui all’articolo 32 capoverso 2.
Art. 34 Sostegno alla formazione
Per la formazione di agenti di scorta e capisquadra nell’ambito dei rinvii per via aerea, la Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario giornaliero di 180 franchi per partecipante.
Art. 35 Formazione del personale dei servizi di sicurezza privati
1 Se la legislazione prevede la possibilità di affidare compiti di polizia a servizi di sicurezza privati, la formazione dei loro agenti di sicurezza deve rispettare le dispo-