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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine

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Allegato (art. 36)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 26 ottobre 19945 concernente i poteri di polizia dell’esercito

Art. 4 cpv. 2-4 (nuovi)

2 Sono ammesse le armi seguenti:

a. armi da fuoco;

b. sostanze irritanti;

c. dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).

2bis I dispositivi inabilitanti possono essere utilizzati soltanto da personale militare, da membri della sicurezza militare e da membri dell’esercito istruiti allo scopo.

3 Per l’uso di armi sono ammesse le munizioni seguenti:

a. proiettili camiciati;

b. munizioni ausiliarie;

c. proiettili a espansione controllata.

4 I proiettili a espansione controllata possono essere utilizzati soltanto da personale militare, da membri della sicurezza militare e da membri dell’esercito istruiti allo scopo.

2. Ordinanza del 1° novembre 20066 sulle dogane

Art. 227 cpv. 1 lett. d (nuovo)

d. dispositivi inabilitanti non letali.

5 RS 510.32

6 RS 631.01