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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine
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Allegato (art. 36)
Modifica del diritto vigente
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 26 ottobre 19945 concernente i poteri di polizia dell’esercito
Art. 4 cpv. 2-4 (nuovi)
2 Sono ammesse le armi seguenti:
a. armi da fuoco;
b. sostanze irritanti;
c. dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).
2bis I dispositivi inabilitanti possono essere utilizzati soltanto da personale militare, da membri della sicurezza militare e da membri dell’esercito istruiti allo scopo.
3 Per l’uso di armi sono ammesse le munizioni seguenti:
a. proiettili camiciati;
b. munizioni ausiliarie;
c. proiettili a espansione controllata.
4 I proiettili a espansione controllata possono essere utilizzati soltanto da personale militare, da membri della sicurezza militare e da membri dell’esercito istruiti allo scopo.
2. Ordinanza del 1° novembre 20066 sulle dogane
Art. 227 cpv. 1 lett. d (nuovo)
d. dispositivi inabilitanti non letali.