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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine

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sizioni dell’ordinanza del 31 ottobre 20074 sull’impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione.

2 Sono fatte salve le disposizioni applicabili al personale addetto alla sicurezza delle imprese di trasporto.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 36 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato.

Art. 37 Disposizioni transitorie

1 La commissione di coordinamento per la formazione degli organi di polizia di cui all’articolo 32 capoverso 2 entra in funzione al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza.

2 I regolamenti e le direttive sulla formazione dei dipartimenti interessati vanno adeguati al nuovo diritto al più tardi sei mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 38 Rapporto di valutazione dei dispositivi inabilitanti

1 Due anni dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza, il DFGP sottopone al Consiglio federale un rapporto sull’impiego dei dispositivi inabilitanti.

2 Il rapporto è trasmesso alle commissioni competenti delle Camere federali.

Art. 39 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

... In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

4 RU 2007 5225