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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine
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Art. 18 Idoneità al trasporto
1 L’autorità che dispone il trasporto e gli organi d’esecuzione si accertano che la persona da trasferire sia idonea al trasporto. In caso di dubbio ordinano un esame medico.
2 Il medico può porre determinate condizioni per il trasporto. Tali condizioni vanno menzionate nel modulo di trasporto.
Art. 19 Informazione
Le persone da trasportare devono essere informate, prima dell’inizio del trasporto, sulla destinazione e sulla probabile durata del trasferimento.
Art. 20 Preparazione del trasporto
1 L’autorità si accerta che la persona da trasportare possa scegliere un abbigliamento adeguato alla durata, alla destinazione e alle condizioni del trasporto.
2 Se necessario, la persona da trasportare può portare con sé documenti ed effetti personali. I documenti e gli effetti che porta con se vanno indicati nel modulo di trasporto.
Art. 21 Misure di sicurezza
1 L’autorità menziona eventuali rischi particolari nell’ordine di trasporto.
2 L’autorità si accerta che le persone da trasportare non portino con sé armi od oggetti pericolosi.
Art. 22 Bisogni personali
1 Nella misura in cui la durata del trasporto o altre circostanze lo esigono, gli organi d’esecuzione mettono bevande e cibo a disposizione delle persone da trasportare.
2 Le persone da trasportare devono avere la possibilità di accedere a servizi igienici prima dell’inizio del trasporto e a intervalli regolari durante il trasporto.
Art. 23 Immobilizzazione
1 L’immobilizzazione durante il trasporto è ammessa unicamente per:
a. impedire la fuga;
b. impedire atti violenti;
c. impedire atti di autolesionismo.
2 L’impiego e la durata dell’immobilizzazione dipendono dalle circostanze del caso, in particolare dal pericolo concreto rappresentato dalla persona in questione. Se necessario, la persona da trasportare può essere immobilizzata su una sedia a rotelle o su una barella.
3 La persona immobilizzata non deve subire lesioni o congestioni sanguigne.