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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine
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Art. 3 Compiti generali di polizia
Per l’adempimento di compiti generali di polizia quali missioni di protezione e fermi, possono essere impiegati tutti i mezzi coercitivi di cui agli articoli 6-10.
Art. 4 Protezione a bordo di aeromobili
Per la protezione a bordo di aeromobili sono ammessi i mezzi coercitivi seguenti:
a. mezzi d’immobilizzazione;
b. manganelli e bastoni di difesa;
c. armi da fuoco portatili caricate con proiettili a espansione controllata;
d. dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).
Art. 5 Trasporti per via aerea
Nei trasporti per via aerea di persone sottoposte a restrizioni della libertà sono ammessi i mezzi coercitivi seguenti:
a. mezzi d’immobilizzazione, ad eccezione di quelli in metallo;
b. manganelli e bastoni di difesa.
Sezione 2: Mezzi ausiliari
Art. 6
Per la coercizione di polizia diretta contro persone sono ammessi i seguenti mezzi ausiliari:
a. mezzi d’immobilizzazione;
b. idranti;
c. cani di servizio addestrati appositamente.
Sezione 3: Armi e munizioni
Art. 7 Manganelli e bastoni di difesa
Per la coercizione di polizia sono ammessi manganelli e bastoni di difesa a prova di rottura e privi di spigoli o punte.
Art. 8 Sostanze irritanti
1 Per la coercizione di polizia sono ammessi preparati naturali e sintetici a base di pepe.