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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine

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Art. 3 Compiti generali di polizia

Per l’adempimento di compiti generali di polizia quali missioni di protezione e fermi, possono essere impiegati tutti i mezzi coercitivi di cui agli articoli 6-10.

Art. 4 Protezione a bordo di aeromobili

Per la protezione a bordo di aeromobili sono ammessi i mezzi coercitivi seguenti:

a. mezzi d’immobilizzazione;

b. manganelli e bastoni di difesa;

c. armi da fuoco portatili caricate con proiettili a espansione controllata;

d. dispositivi inabilitanti non letali (dispositivi inabilitanti).

Art. 5 Trasporti per via aerea

Nei trasporti per via aerea di persone sottoposte a restrizioni della libertà sono ammessi i mezzi coercitivi seguenti:

a. mezzi d’immobilizzazione, ad eccezione di quelli in metallo;

b. manganelli e bastoni di difesa.

Sezione 2: Mezzi ausiliari

Art. 6

Per la coercizione di polizia diretta contro persone sono ammessi i seguenti mezzi ausiliari:

a. mezzi d’immobilizzazione;

b. idranti;

c. cani di servizio addestrati appositamente.

Sezione 3: Armi e munizioni

Art. 7 Manganelli e bastoni di difesa

Per la coercizione di polizia sono ammessi manganelli e bastoni di difesa a prova di rottura e privi di spigoli o punte.

Art. 8 Sostanze irritanti

1 Per la coercizione di polizia sono ammessi preparati naturali e sintetici a base di pepe.