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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine

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2 Le sostanze irritanti elencate nell’allegato 2 dell’ordinanza del 21 settembre 19982 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni sono inoltre ammesse in caso di disordini o di missioni speciali.

Art. 9 Dispositivi inabilitanti

1 Per la coercizione di polizia sono ammessi dispositivi inabilitanti.

2 Tali dispositivi sono ammessi in alternativa alle armi da fuoco:

a. nei casi contemplati dall’articolo 11 capoverso 2 della legge sulla coercizione;

b. se la persona in questione mette a repentaglio la propria vita o integrità fisica o quella di terzi.

Art. 10 Armi da fuoco

Per la coercizione di polizia è ammesso l’uso delle seguenti armi da fuoco:

a. armi portatili;

b. armi a ripetizione automatica;

c. fucili polivalenti.

Art. 11 Armi non ammesse nei rinvii per via aerea

L’impiego di armi da fuoco e di dispositivi inabilitanti è escluso nei rinvii per via aerea.

Art. 12 Munizioni

Per la coercizione di polizia è ammesso l’uso:

a. di proiettili camiciati;

b. di proiettili a espansione controllata;

c. di munizioni ausiliarie.

Sezione 4: Idoneità e acquisto di mezzi coercitivi

Art. 13 Organi speciali preposti all’esame dell’idoneità

1 Gli organi speciali seguenti valutano l’idoneità dei mezzi coercitivi per l’impiego di polizia ed esprimono una raccomandazione:

a. il gruppo interdipartimentale di valutazione istituito dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DPPS) e dal Dipartimento

2 RS 514.541