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Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 12 pagine

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federale delle finanze (DFF) e composto da un rappresentante di ogni dipartimento coinvolto, due rappresentanti dei Cantoni e al massimo tre ulteriori esperti;

b. per la valutazione dell’idoneità dei cani di servizio: gli esperti riconosciuti dalla Federazione svizzera dei conducenti di cani di polizia nonché i periti esaminatori del Corpo delle guardie di confine e dell’esercito

2 Il gruppo interdipartimentale di valutazione di cui al capoverso 1 lettera a può delegare i propri compiti alla commissione tecnica della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) oppure rinviare alle raccomandazioni emanate da quest’ultima.

Art. 14 Acquisto; competenza e coordinamento

1 Ai dipartimenti compete l’acquisto dei mezzi coercitivi in dotazione agli organi di polizia a loro sottoposti, in applicazione delle disposizioni federali sugli acquisti pubblici.

2 I dipartimenti coordinano gli acquisti tra loro e, se necessario, con i Cantoni.

Capitolo 3: Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 15 Ordine di trasporto

1 L’autorità trasmette un ordine agli organi incaricati del trasporto.

2 L’ordine è trasmesso per scritto mediante un apposito modulo.

Art. 16 Modulo di trasporto

1 Il DFGP prepara un modulo-modello, che contiene le rubriche seguenti:

a. ordine di trasporto;

b. indicazioni e condizioni riguardanti il trasporto;

c. verbale di trasporto;

d. inventario degli effetti personali delle persone trasportate.

Art. 17 Verbale del trasporto

Se un trasporto dura più di quattro ore o se nel corso del trasporto accadono fatti particolari, gli organi d’esecuzione ne fanno menzione nel modulo di trasporto o allestiscono un verbale separato.