Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 11 pagine
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manda ai corpi di polizia di riservare l’impiego dei dispositivi soltanto ad agenti di polizia esperti e di comunicare tutti i casi d’impiego. Finora sono stati registrati 15 casi senza che siano sorti problemi. Va inoltre osservato che nel corso della loro formazione tutti gli agenti di polizia che portano i dispositivi inabilitanti devono sperimentarli su di sé.
Art. 10 Armi da fuoco
Per l’impiego della coercizione di polizia sono di principio ammessi tre tipi di armi: le armi da fuoco portatili (in particolare le pistole abitualmente usate come armi di servizio, ma anche i fucili di precisione), le armi da fuoco per il tiro a raffica (in particolare le pistole mitragliatrici impiegate in situazioni speciali dal Corpo delle guardie di confine, dalla Polizia giudiziaria federale e dalla sicurezza militare) e i cosiddetti fucili polivalenti (con cui si possono usare svariate munizioni, in particolare le cartucce al gas lacrimogeno o al pepe) necessari in situazioni specifiche. Tutte queste armi devono essere dichiarate idonee all’impiego per compiti di polizia; il loro impiego concreto, in particolare per quel che concerne le armi per il tiro a raffica e i fucili polivalenti, avviene in funzione delle esigenze tattiche della polizia.
Art. 11 Armi non ammesse nei rinvii per via aerea
Già dall’articolo 5 si evince che in caso di rinvii per via aerea non possono essere impiegati i dispositivi inabilitanti, poiché tale articolo contiene una lista ristretta di armi e mezzi ausiliari ammessi. L’esclusione esplicita prevista dall’articolo 11 serve soprattutto a fugare qualsiasi dubbio, poiché in merito vi è stata grande confusione a causa di diversi articoli apparsi sulla stampa.
Art. 12 Munizioni
I cosiddetti proiettili completamente camiciati sono interamente avvolti da un involucro duro, ciò che conferisce loro un potere perforante relativamente forte. È il tipo di munizioni tradizionalmente utilizzate per le armi di servizio in dotazione alla polizia. Questi proiettili presentano tuttavia due svantaggi. Da un lato il loro impiego, soprattutto all’interno di un edificio, può mettere seriamente in pericolo terzi a causa delle pallottole deviate. D’altro lato, a causa della superficie liscia dei proiettili, spesso le persone colpite restano per un certo tempo ancora in grado di reagire e di minacciare terzi e agenti di polizia.
Per questi motivi negli ultimi tempi diversi corpi di polizia hanno introdotto le cosiddette munizioni deformanti o a espansione controllata. Tali proiettili, a causa della loro struttura o della particolare lega che compone la parte anteriore del loro involucro, possono appiattirsi o deformarsi in misura più o meno marcata (ma sempre in modo «controllato»). Viene così potenziata la forza d’urto e ridotto il potere di penetrazione. Il pericolo di rimbalzo incontrollato dei proiettili viene in tal modo notevolmente contenuto. La persona percepisce la violenza dell’impatto del colpo sul proprio corpo e di regola non è più in condizione di difendersi. Rispetto ai proiettili completamente camiciati, tuttavia, la probabilità statistica di un ferimento grave o mortale resta sostanzialmente invariata.
Sono considerate munizioni ausiliarie gli altri tipi di munizioni impiegate dalla polizia, come i pallini, la carica propulsiva per gas irritanti ecc. Questo tipo di munizioni non viene impiegato direttamente contro le persone, tranne che in situazioni di legittima difesa o di stato di necessità.
Art. 13 Organi speciali preposti all’esame dell’idoneità
Per l’esame dell’idoneità di mezzi ausiliari, armi e munizioni in relazione all’impiego della coercizione di polizia è istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale composto di rap-