Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 11 pagine

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dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (RS 142.281). L’ordinanza prevede in particolare che l’Ufficio federale gestisca un servizio aeroportuale (Swissrepat), a cui può essere attribuito segnatamente il coordinamento della scorta di sicurezza in caso di esecuzione forzata di una decisione di allontanamento o di espulsione per via aerea (art. 11 lettera a dell’ordinanza).

Questa disposizione codifica la prassi attuale in materia di organizzazione dei rinvii. Il trasporto fino all’aeroporto delle persone da rimpatriare è organizzato dai Cantoni in applicazione del diritto cantonale. La polizia aeroportuale prende a carico le persone da rinviare e adotta prima dell’imbarco le misure di contenzione necessarie durante il volo. Una volta a bordo, le persone da rimpatriare sono prese in consegna dalla scorta di polizia che le accompagnerà durante il volo.

Art. 28 Livelli d’esecuzione dei rinvii

La presente disposizione riprende la pratica attuale, riconosciuta dai Cantoni e ispirata alle direttive della CCDGP.

La sicurezza e il mantenimento dell’ordine a bordo degli aerei rappresentano priorità assolute per ogni compagnia aerea. Il comandante di bordo ne è il garante. Di conseguenza, se reputa che un passeggero costituisce un rischio, può rifiutare di trasportarlo. Le compagnie aeree valutano i rischi rappresentati dalle persone da rinviare. Tali rischi sono valutati su una scala da 1 a 4. I rinvii di livello 1 e 2 sono effettuati su voli regolari. Le compagnie aeree non permettono più l’esecuzione di rinvii di livello 3 (impiego di misure di coercizione severe) su voli regolari. Le persone da rinviare che necessitano di misure di coercizione severe sono rimpatriate con voli speciali (rinvii di livello 4).

Art. 29 Colloquio di preparazione

Il colloquio di preparazione è condotto dagli organi d’esecuzione del Cantone che ordina il rinvio.

Se è già stato effettuato un colloquio di preparazione ma il rinvio non ha avuto successo, si potrà eccezionalmente rinunciare a un nuovo colloquio. Si parte infatti dal presupposto che se una persona si è dimostrata recalcitrante in occasione di un primo tentativo, vi è il rischio che lo sia altrettanto, se non di più, in occasione di un secondo.

Se la persona viene avvertita diversi giorni prima del previsto rinvio, vi è il rischio che commetta atti di autolesionismo (le autorità d’esecuzione si sono già trovate di fronte a simili casi) al fine di impedire il rimpatrio.

Art. 30 Bisogni personali

In determinate situazioni, in particolare per motivi di sicurezza, occorre evitare che una persona lasci il suo posto a sedere a bordo di un aereo per recarsi alla toilette. In tal caso la scorta può mettere a disposizione della persona dispositivi speciali (come quelli utilizzati del resto nell’aviazione sportiva, per esempio a bordo di alianti). L’uso di pannoloni è invece strettamente limitato ai casi in cui la persona ha dato il suo consenso.

Art. 31 Effetti personali

La presente disposizione, che prevede che la persona da rinviare non porti con sé i documenti relativi alla procedura d’asilo o a eventuali procedure penali, rappresenta una misura tesa a proteggere chi deve essere rimpatriato. Questi documenti non devono infatti in nessun caso essere portati alla conoscenza delle autorità del Paese d’origine, al fine di evitare qualsiasi misura di ritorsione.