Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 11 pagine
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dispositivi inabilitanti è ammesso soltanto a certe condizioni (art. 9) ed è vietato in caso di rinvii per via aerea (art. 11).
Art. 3 Compiti generali di polizia
Per i compiti generali di polizia possono in linea di principio essere impiegati tutti i mezzi ausiliari, le armi e le munizioni ammessi o raccomandati. I compiti generali di polizia comprendono ad esempio la protezione di persone e cose da atti di violenza, i fermi, le perquisizioni domiciliari, i trasporti di persona, i controlli d’identità, le liberazioni di ostaggi ecc. Nei casi specifici l’impiego si basa sulle esigenze dettate dalla tattica di polizia e dai principi della proporzionalità (vedi art. 9 LICo).
Art. 4 Protezione a bordo di aeromobili
La legislazione sulla navigazione aerea3 prevede l’impiego di guardie di sicurezza per prevenire atti illeciti che possono mettere in pericolo la sicurezza a bordo di aeromobili svizzeri nel traffico aereo internazionale commerciale. La disposizione disciplina i mezzi ausiliari, le armi e i tipi di munizione che possono essere impiegati a bordo di aeromobili da agenti di scorta specialmente istruiti. Oltre ai mezzi per immobilizzare e ai manganelli, è consentito l’uso di armi da fuoco portatili caricate con proiettili a espansione controllata. Questo tipo di munizione si deforma al momento dell’impatto, in modo da ridurre fortemente la forza di penetrazione e impedendo la frammentazione del proiettile (per gli effetti di simili munizioni, cfr. anche l’art. 10). In questo modo eventuali dirottatori possono essere neutralizzati senza correre il rischio di danneggiare le pareti della cabina pressurizzata o di colpire altri passeggeri con proiettili deviati o schegge. A bordo degli aerei non è ammesso l’uso di sostanze irritanti, perché potrebbero entrare nel sistema di ventilazione e nuocere così all’equipaggio.
Per questo tipo di impiego sono inoltre ammessi i dispositivi inabilitanti (per i loro effetti, cfr. art. 9). Con simili armi è possibile immobilizzare per breve tempo persone in spazi ristretti, senza mettere a repentaglio l’incolumità degli altri passeggeri o rischiare di danneggiare pericolosamente l’aeromobile.
Art. 5 Trasporti per via aerea
La regolamentazione è soprattutto destinata a essere applicata in relazione ai rinvii forzati nell’ambito del diritto in materia di stranieri. Essa si basa sulla prassi esercitata da qualche anno a questa parte, secondo cui di regola la scorta che esegue tali rinvii è disarmata. Le uniche armi ammesse, secondo il capoverso 1 lettera b, sono i manganelli, soprattutto per l’autodifesa; è lasciato alla prassi il compito di determinare se nei singoli casi la scorta deve essere dotata di simili armi. Esiste una limitazione anche per quel che riguarda i mezzi per immobilizzare, ammessi in quanto mezzi ausiliari (capoverso 1, lettera a): le manette in metallo non sono ammesse, poiché comportano un certo rischio di ferimento in considerazione degli spazi ristretti a bordo di un aereo e della durata spesso lunga dei trasporti. Occorre inoltre accertarsi che in caso di emergenza la persona possa essere rapidamente liberata dalle immobilizzazioni. Spesso vengono organizzati voli speciali con talvolta più di 20 persone immobilizzate: in simili casi l’uso di manette metalliche chiuse a chiave può causare seri problemi in caso di emergenza. Per questo motivo sono stati sviluppati mezzi d’immobilizzazione non metallici o tessili, ad esempio con chiusura velcro, che riducono nettamente il rischio di ferimenti e in caso di emergenza permettono agli agenti di scorta di liberare rapidamente e agevolmente le persone immobilizzate.
3 Cfr. in particolare l’art. 122e segg. dell’ordinanza sulla navigazione aerea, RS 748.01.