Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 11 pagine

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Art. 6 Mezzi ausiliari ammessi

In applicazione dell’articolo 14 LICo, questa disposizione elenca i mezzi ausiliari generalmente ammessi per l’impiego della coercizione di polizia. L’articolo chiarisce che è permesso utilizzare direttamente contro le persone soltanto i mezzi ausiliari ai sensi dell’articolo 14 LICo. Questo elenco non comprende i mezzi ausiliari che possono esercitare effetti indiretti sulle persone (blocchi stradali, dispositivi di deviazione acustici od ottici ecc.), il cui impiego è funzionale alle esigenze tattiche della polizia.

Gli idranti non sono espressamente menzionati dalla legge; il Consiglio federale può tuttavia ampliare la lista dei mezzi ammessi (art. 14 cpv. 3 LICo). Gli idranti possono essere utilizzati dalle autorità federali segnatamente per proteggere edifici e installazioni della Confederazione in occasione di importanti assembramenti di persone. Poiché in questo caso vengono impiegati direttamente su persone, tali mezzi sono integrati nella lista dei mezzi ausiliari in linea di principio ammessi.

I cani di servizio vengono impiegati come animali da guardia e di protezione in particolare dal Corpo delle guardie di confine, dal Servizio federale di sicurezza e dalla sicurezza militare. Ogni cane di servizio deve essere dichiarato idoneo al suo impiego specifico da un organo specializzato (v. art. 13 cpv. 3).

Art. 7 Manganelli e bastoni di difesa

I manganelli e i bastoni da difesa rappresentano un’arma ai sensi della legislazione sulle armi, e possono presentare una forma diversa (bastoni multiuso per l’impiego di polizia, bastoni telescopici ecc.). Il loro impiego dipende dalla tattica di polizia scelta e dall’istruzione specifica dei singoli agenti impegnati. In generale, occorre scegliere il tipo di manganello che permetta di ridurre al massimo il rischio di ferimenti.

Art. 8 Sostanze irritanti

Anche le sostanze irritanti, prima di poter essere impiegate per compiti di polizia, devono essere dichiarate idonee all’uso da un competente organo specializzato. Secondo la prassi attuale, possono essere impiegati contro singoli individui (da distanza ravvicinata) unicamente preparati a base di pepe. Gli altri preparati ammessi sono previsti per l’impiego contro assembramenti di persone, ad esempio per la protezione di edifici e installazioni della Confederazione, o per impieghi speciali quali fermi da eseguire in circostanze difficili.

Art. 9 Dispositivi inabilitanti

I dispositivi inabilitanti costituiscono un’alternativa alle armi da fuoco e possono essere impiegati soltanto alle condizioni severe previste dal presente articolo.

Tecnicamente, si tratta di dispositivi che producono un elettrochoc ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera e della legge sulle armi4. Si tratta di dispositivi che scagliano minuscoli dardi collegati con sottili fili all’apparecchio. La persona che subisce la scossa viene «destabilizzata», perde cioè temporaneamente il controllo della propria muscolatura e può quindi, in tale lasso di tempo, essere immobilizzata. Questi dispositivi possono essere impiegati da distanza ravvicinata e si prestano a fermi da effettuare in spazi ristretti (ad esempio a bordo di aerei) o per «destabilizzare» soggetti pericolosi o fortemente eccitati. L’introduzione di simili armi permetterebbe in molti casi di rinunciare all’uso di armi da fuoco. Diversi corpi di polizia svizzeri prevedono già l’uso di simili dispositivi per interventi speciali. La Commissione tecnica della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera ha emanato una raccomandazione sull’argomento. Racco-

4 RS 514.54.