Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 11 pagine

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Capitolo 4 Formazione

Attualmente ogni autorità interessata segue la propria strategia di formazione. Si pensi ai corsi di formazione organizzati per le guardie di frontiera, la Polizia giudiziaria federale, le persone incaricate dei rinvii (membri della scorta e formazione specifica per i capi squadra), la polizia militare e il Servizio federale di sicurezza.

Attualmente la formazione è regolamentata in modo relativamente poco formale e piuttosto frammentario. Sono in corso diversi progetti di coordinamento, tra cui si può citare il progetto SynPot, che mira a sfruttare le sinergie tra tutte le unità a cui sono affidati compiti di sicurezza a livello federale. Esiste pure un progetto di coordinamento della formazione tra la polizia militare e le polizie cantonali. Tenuto conto dei progetti attualmente in corso, si ritiene adeguato lasciare che i dipartimenti interessati disciplinino la formazione negli ambiti che li concernono e lasciar proseguire gli sforzi di coordinamento in atto. La regolamentazione prevista dalla presente ordinanza si limita quindi a sancire alcuni principi.

Art. 32 Competenza e coordinamento

La presente disposizione prevede una subdelega ai dipartimenti interessati per quel che concerne la regolamentazione del contenuto della formazione. Ovviamente i dipartimenti interessati sono pregati di tenere conto delle normative concernenti la formazione vigenti a livello federale.

I dipartimenti sono inoltre tenuti a coordinare il contenuto della formazione, nell’ambito di un gruppo di lavoro interdipartimentale in seno al quale i Cantoni dovranno essere equamente rappresentati.

Art. 33 Formazione speciale per i rinvii per via aerea

Attualmente è l’Istituto svizzero di polizia che provvede alla formazione destinata ai membri della scorta e ai capi squadra. Tale soluzione è efficace e si auspica che possa essere mantenuta. Il programma previsto dal capoverso 2 della disposizione rappresenta una codificazione della prassi attuale.

Art. 34 Sostegno alla formazione

Questa disposizione è ripresa dal diritto vigente. Si tratta di stabilire se il sostegno finanziario alla formazione debba essere disciplinato dalla presente ordinanza oppure nell’ambito della legislazione in materia d’asilo.

Art. 35 Formazione del personale dei servizi di sicurezza privati

La presente disposizione si limita a rinviare all’ordinanza del 31 ottobre 2007 sull’impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione, il cui articolo 6 disciplina il contenuto della formazione del personale di sicurezza. Tale ordinanza è entrata in vigore il 1° dicembre 2007.

Art. 38 Rapporto di valutazione dei dispositivi inabilitanti

Questa disposizione tiene conto del postulato Dick Marty (08.3142, «Taser. Analisi delle conseguenze») che il Consiglio federale propone di accogliere.