Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 11 pagine

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Art. 18 Idoneità al trasporto

L’autorità che dispone il trasporto e gli organi incaricati di eseguirlo devono accertarsi che la persona da trasferire sia idonea al trasporto. Se prima del trasporto o durante il trasporto la persona manifesta problemi di salute che potrebbero aggravarsi a causa del trasferimento o pregiudicano la regolarità del trasporto, l’idoneità va chiarita da un medico. Se la persona è dichiarata non idonea, il trasporto va vietato o interrotto a seconda delle indicazioni fornite. Se il medico incaricato di valutare l’idoneità subordina il trasporto al rispetto di determinate condizioni, queste vanno menzionate nel modulo di trasporto.

Art. 19 Informazione

Le informazioni fornite alle persone da trasportare quanto alla probabile durata del trasferimento e alla sua destinazione servono a prevenire eventuali incertezze. A seconda della situazione, l’informazione può essere fornita in modo molto sommario.

Art. 20 Preparazione del trasporto

In linea di principio alle persone da trasportare deve essere data la possibilità di prepararsi in funzione delle condizioni in cui si svolgerà il trasferimento. Nel modulo di trasporto occorre menzionare se la persona da trasportare deve portare con sé i suoi effetti personali. Per le eccezioni a questa disposizione, cfr. articolo 25.

Art. 21 Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza comportano due aspetti: le perquisizioni di sicurezza per accertarsi che la persona da trasportare non porti con sé armi od oggetti pericolosi e la comunicazione di eventuali rischi. Il primo aspetto non necessita di particolari commenti. Il secondo aspetto rispecchia la regolamentazione attualmente in vigore. L’articolo 14 delle attuali direttive della CCDGP prevede che «ogni persona competente in materia e che lavora presso le autorità incaricate di eseguire il rinvio deve comunicare al suo superiore ogni fatto importante». È ad esempio un fatto importante il comportamento che la persona da trasportare ha tenuto durante una sua eventuale detenzione. Le persone competenti devono indicare se le persone da trasportare sono disposte a cooperare o se vi sono invece rischi che ricorrano alla violenza. Se necessario, tali informazioni sono fornite anche dalle autorità federali o da quelle degli altri Cantoni. I rischi particolari possono essere legati alla persona trasportata o a terzi.

La menzione di eventuali rischi particolari nel modulo di trasporto facilita la comunicazione delle informazioni.

Art. 22 Bisogni personali

Il cibo e le bevande non saranno forniti sistematicamente alle persone trasportate, ma soltanto se la durata del trasporto o altre circostanze lo giustificano. In caso di rinvii per via aerea, le persone da trasportare hanno in generale la possibilità di consumare uno spuntino prima della partenza. Occorre tenere conto delle circostanze: in particolare dell’orario in cui si svolge il trasferimento e delle condizioni meteorologiche (ad esempio in caso di canicola).

L’accesso alla toilette non rappresenta generalmente un problema per la persona da trasportare. Le autorità provvederanno a offrirle la possibilità di accedere a un servizio igienico prima della partenza. Se il trasporto avviene con la ferrovia, i treni sono equipaggiati di toilette. Se il trasporto avviene su strada, è possibile fermarsi in aree di sosta lungo le autostrade. Per quel che concerne i bisogni personali, ai trasporti per via aerea si applica una disposizione speciale (art. 30).