Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 11 pagine
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Art. 23 Immobilizzazione
L’immobilizzazione è soggetta a precise condizioni, enumerate dal capoverso 1: si tratta in particolare di impedire atti violenti diretti contro la scorta, altri accompagnatori o altre persone trasportate. Sono specialmente menzionati anche gli atti di autolesionismo. Se una persona compisse atti di autolesionismo prima o durante il trasporto, il suo rinvio verrebbe evidentemente compromesso.
I tipi di immobilizzazione non sono stati volutamente descritti in modo troppo specifico. L’idea è quella di non ostacolare un’evoluzione in tale ambito e, se del caso, di permettere l’uso di nuovi sistemi di immobilizzazione o la messa a punto di nuovi materiali. In ogni caso occorre utilizzare sistemi di immobilizzazione adeguati alle circostanze particolari e al pericolo concreto rappresentato dalla persona. La disposizione menziona anche le precauzioni da prendere qualora l’immobilizzazione dovesse essere resa più rigida; le direttive della CDCGP prevedevano già una disposizione analoga. La possibilità di legare la persona da trasportare su una sedia a rotelle o su una barella è pure stata ripresa dalle direttive della CDCGP.
Art. 24 Disposizioni particolari applicabili al trasporto di donne e bambini
Per il trasporto di bambini questa disposizione lascia un certo margine di apprezzamento stabilendo che la scorta deve essere adeguata all’età e alle circostanze. La situazione di un bambino va in effetti trattata diversamente rispetto a quella di un robusto adolescente che manifesta segni di aggressività.
Le donne devono in linea di principio essere scortate da persone dello stesso sesso. Ciò non è tuttavia sempre possibile. In alcuni corpi di polizia, ad esempio, non vi sono donne a sufficienza per garantire una scorta femminile. Si pensi anche al Corpo delle guardie di confine, i cui membri raramente sono di sesso femminile, almeno attualmente. La precisazione relativa ai trasporti in veicoli muniti di celle è ripresa dalla Convenzione del 23 giugno 1909 concernente i trasporti di polizia (RS 354.1).
Sezione 2: Disposizioni particolari applicabili ai trasporti in Svizzera Art. 25 Trasporti senza ordine formale
In alcuni casi, per ragioni di ordine pratico, non è possibile o necessario emanare un ordine di trasporto. Si pensi al trasporto di una persona fermata da una pattuglia di guardie di confine e condotta verso il posto di polizia più vicino, o al trasporto di un detenuto dal penitenziario a un altro edificio per essere sentito da un giudice.
Art. 26 Veicoli adibiti al trasporto
Questa disposizione è stata adottata in seguito alle critiche espresse dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT) in merito ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone. I veicoli devono garantire condizioni minime di comodità alle persone trasportate.
Sezione 3: Disposizioni particolari applicabili ai rinvii per via aerea
Le disposizioni particolari applicabili ai rinvii per via aerea sono essenzialmente riprese dalle direttive della CCDGP.
Art. 27 Preparazione del trasporto
L’Ufficio federale della migrazione assiste i Cantoni per l’esecuzione del trasporto e organizza in particolare le partenze. Le prerogative e le competenze dell’Ufficio federale della migrazione in quest’ambito sono rette dall’ordinanza concernente l’esecuzione