Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 11 pagine

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presentanti del DFGP, del DDPS e del DFF. Attualmente l’idoneità è valutata dalla commissione tecnica della Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera. Di conseguenza secondo il capoverso 3 il gruppo di lavoro interdipartimentale può delegare l’esame alla commissione oppure rinviare alle raccomandazioni di quest’ultima.

L’idoneità dei cani di servizio da impiegare come mezzi ausiliari contro persone deve essere valutata in ogni singolo caso e in funzione del compito da svolgere. Tali esami sono effettuati già oggi dagli esperti riconosciuti della Federazione svizzera dei conducenti di cani di polizia e dai periti del Corpo svizzero delle guardie di confine e della sicurezza militare.

Art. 14 Acquisto; competenza e coordinamento

L’acquisto dei mezzi ausiliari, delle armi e delle munizioni avviene in applicazione delle disposizioni della Confederazione in materia di acquisto di materiale; ogni dipartimento è responsabile del proprio ambito di competenza. Il capoverso 2 esige tuttavia che i dipartimenti si coordino tra loro. Il coordinamento risponde sia al principio di economicità, sia alle esigenze in materia di collaborazione tra i diversi organi federali incaricati di svolgere compiti di polizia (compatibilità dell’equipaggiamento). I dipartimenti devono inoltre far sì che l’acquisto sia se necessario coordinato anche con le autorità cantonali.

Capitolo 3 Trasporto di persone sottoposte a restrizioni della libertà

Il capitolo 3 contiene disposizioni concernenti il trasporto di persone la cui libertà è soggetta a restrizioni da parte di un’autorità. La sezione 1 contempla disposizioni generali che sostanzialmente adeguano alle esigenze attuali il contenuto della Convenzione del 23 giugno 19095 concernente i trasporti di polizia, stipulata tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia e le Direzioni di polizia di tutti i Cantoni. La sezione 2 contiene alcune disposizioni specifiche concernenti il trasporto in Svizzera, mentre la sezione 3 si occupa delle particolarità riguardanti il rinvio di persone per via aerea.

Art. 15 Ordine di trasporto

Il trasporto di persone la cui libertà è soggetta a restrizioni da parte di un’autorità deve in linea di principio essere ordinato per scritto. A tale scopo è creato un apposito modulo (v. art. 15). Per determinati trasporti interni di breve durata si può rinunciare a un ordine scritto (v. art. 24).

Art. 16 Modulo di trasporto

La disposizione descrive il contenuto essenziale del modulo di trasporto e incarica il DFGP di disciplinare i dettagli e la forma del modulo.

Art. 17 Verbale di trasporto

Se il trasporto di persone dura più di quattro ore o se in occasione del trasporto si verificano eventi particolari quali tentativi di fuga o problemi di salute della persona trasportata, gli organi incaricati del trasporto devono redigere un verbale di trasporto. Il verbale può essere redatto come documento separato o essere integrato nel modulo di trasporto.

5 RS 354.1.