Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/102: Ordinanza sulla coercizione e le misure di polizia negli ambiti di competenza della Confederazione (Ordinanza sulla coercizione, OICo) · 11 pagine

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2. Commento alle singole disposizioni

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

Il campo d’applicazione è definito dagli articoli 1 e 2 LICo.

L’articolo 1 capoverso 1 dell’avamprogetto di ordinanza descrive l’oggetto della regolamentazione ricollegandosi alla LICo.

Il capoverso 2 precisa il campo d’applicazione dell’ordinanza. I trasporti transfrontalieri per via aerea non avvengono soltanto nell’ambito dei rinvii retti dal diritto in materia di stranieri, ma anche dell’assistenza giudiziaria internazionale. In caso di trasferimenti ad autorità estere, le persone interessate sono di regola consegnate in un aeroporto svizzero agli agenti di polizia dello Stato richiedente. Sulla base delle regole internazionali in materia di trasporti aerei, a bordo dell’aereomobile le relazioni tra la scorta e le persone trasportate sono quindi rette dal diritto dello Stato richiedente. In caso di trasferimento dall’estero verso la Svizzera, le persone sono di regola prese in consegna all’estero da agenti di polizia svizzeri; in tal modo, sulla base delle succitate regole internazionali in materia di trasporto aereo, sull’aereomobile si applica la legge svizzera alle relazioni tra scorta e persone trasportate. In questo caso si applicano per analogia gli articoli 26-31 della presente ordinanza; queste disposizioni si applicano se le circostanze lo giustificano e nella misura in cui non configurano un caso specifico di rinvio retto dal diritto in materia di stranieri (ad esempio in relazione alla scorta, alle comunicazioni all’Ufficio federale della migrazione ecc.).

Per il trasporto da o verso l’aeroporto in Svizzera, nei casi di assistenza giudiziaria si applica il diritto cantonale, se le persone vengono trasportate da organi cantonali nell’ambito di procedure cantonali. Se il trasporto rientra nella sfera di competenze delle autorità federali (ad esempio in caso di esecuzione del trasporto da parte di membri del Corpo delle guardie di confine), si applica la presente ordinanza.

Capitolo 2

La prima sezione di questo capitolo illustra in termini generali quali mezzi ausiliari, armi o munizioni possono essere utilizzati per determinati compiti di polizia. Si distingue tra compiti generali di polizia (art. 3), protezione a bordo di aeromobili (art. 4) e trasporti per via aerea di persone sottoposte a una restrizione della libertà (art. 5). Le sezioni 2 e 3 contengono una lista dei mezzi ausiliari, delle armi e delle munizioni ammessi. La sezione 4 definisce come esaminare l’idoneità dell’equipaggiamento da acquistare o da impiegare e incarica i dipartimenti interessati di coordinare l’acquisto.

Art. 2 Principi relativi all’impiego di mezzi ausiliari e armi

Sono considerati organi di polizia della Confederazione i collaboratori della Confederazione che per legge assolvono integralmente o in parte compiti di polizia, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno a un corpo di polizia. Sono considerati organi di polizia ai sensi dell’ordinanza in particolare anche i membri del Corpo delle guardie di confine.

L’ordinanza non si prefigge di descrivere in modo dettagliato, anche dal punto di vista della loro fabbricazione, i mezzi ausiliari, le armi e le munizioni ammessi. Sono considerati ammessi i mezzi ausiliari e le armi (munizioni comprese) elencati agli articoli 14 e 15 LICo e che sono stati esaminati da un organo di specialisti che li ha giudicati idonei e ne ha raccomandato l’impiego per compiti di polizia. Secondo la volontà del legislatore (art. 16 LICo), non tutti i mezzi ammessi possono essere utilizzati per ogni tipo di impiego. Le seguenti disposizioni distinguono pertanto tre tipi di impiego: compiti generali di polizia, protezione a bordo di aeromobili e trasporti per via aerea. Va osservato che l’uso dei