Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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i Comuni devono inoltre adoperarsi affinché ampie superfici contigue non vengano edificate. Poiché l’espansione disordinata degli insediamenti nel territorio continua a costituire un problema, la lettera b ha un tenore più vincolante per gli enti pubblici rispetto a quanto disposto nel diritto vigente per quanto riguarda le zone agricole (cfr. art. 16 cpv. 1 in combinato disposto con il cpv. 2 LPT).

La lettera c coincide essenzialmente con il diritto vigente (art. 3 cpv. 2 lett. a LPT), ma la formulazione è più ampia, in quanto viene dapprima fatto un riferimento generico ai compiti del settore agricolo di cui all’articolo 104 Cost. e si specifica poi che l’agricoltura deve disporre di sufficienti superfici coltive idonee, rivolgendo così particolare attenzione alle necessità di approvvigionamento della popolazione.

La lettera d prescrive agli enti pubblici di analizzare attentamente l’ubicazione delle costruzioni rispetto ai paesaggi quando valutano eventuali attività edilizie al fine di autorizzarle o meno. Quanto più delicato è il paesaggio interessato, tanto più elevati dovranno essere i requisiti da soddisfare. Una disposizione simile è già contenuta nei principi pianificatori del diritto vigente (art. 3 cpv. 3 lett. b LPT).

La lettera e corrisponde ampiamente al diritto vigente (art. 3 cpv. 2 lett. c LPT). Sebbene non venga formulato un esplicito divieto di costruire, si sottolinea comunque che si può derogare al precetto stabilito soltanto se lo esigono importanti interessi pubblici. È il caso, ad esempio, della costruzione di opere pubbliche o d’interesse pubblico, come impianti portuali, passeggiate lungo le rive dei fiumi/laghi o costruzioni per agevolare l’accesso e la percorribilità verso la riva (per es. sentieri o aree di sosta). La regola è quindi di mantenere libere queste zone e la deroga è ammessa soltanto in casi eccezionali. L’accesso, inoltre, non va concesso incondizionatamente, ma dev’essere semplicemente facilitato, perché le rive dei laghi e dei fiumi non sono unicamente uno spazio ricreativo, ma anche l’habitat naturale di piante e animali la cui protezione vieterebbe, in linea di principio, l’accesso a questi luoghi14.

La lettera f si basa sul diritto vigente (art. 3 cpv. 2 lett. d LPT), ma ne amplia la formulazione menzionando esplicitamente i paesaggi, i monumenti naturali e culturali d’importanza nazionale, regionale e locale, i biotopi da salvaguardare ai sensi della LPN15, nonché le interrelazioni che vanno stabilite tra i paesaggi.

La lettera g coincide con la lettera e dell’articolo 3 capoverso 2 LPT.

Altro elemento essenziale dei paesaggi aperti sono le acque (lett. h), le quali possono esplicare le loro funzioni soltanto se dispongono dello spazio necessario. Per garantire la protezione contro i pericoli naturali, non è sufficiente non edificare la zona immediatamente adiacente ai flussi d’acqua. Lo «spazio necessario» cui si fa riferimento in questa disposizione include le zone che devono restare libere per far sì che le acque e i detriti trasportati possano essere trattenuti o smaltiti senza causare alcun danno (spazi di ritenzione delle piene, corridoi di deflusso, ecc.). Conformemente alla

14 PIERRE TSCHANNEN, Commento alla LPT, art. 3 n. marg. 51.

15 Cfr. art. 18a e 18b della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451).