Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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lettera h, gli enti pubblici dovranno pertanto tenere conto dello spazio necessario alle acque nell’ambito delle loro pianificazioni.

1.2 Titolo secondo: Strumenti

1.2.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 8 Informazione e partecipazione

I capoversi 1 e 2 dell’articolo 9 coincidono essenzialmente con il diritto vigente (art. 4 cpv. 1 e 2 LPT). Il disbrigo dei dettagli concernenti l’attuazione dell’informazione e della partecipazione è, com’era già il caso, lasciato alla discrezione dei Cantoni.

Per motivi di semplicità, nel capoverso 1 si è snellita la formulazione della LPT, per cui invece di «autorità incaricate di compiti pianificatori» si parla ora solo di «autorità». Di quali autorità si tratta risulta sufficientemente chiaro dal contesto. Nei primi due capoversi dell’articolo, inoltre, il concetto di popolazione è stato sostituito con quello di opinione pubblica, in osservanza di un adeguamento della dottrina dominante. Lo scopo è quello di sottolineare che l’obbligo di informazione da parte delle autorità incaricate di compiti pianificatori non è rivolto «soltanto» alle persone fisiche, bensì a una cerchia più ampia di interessati, che include, ad esempio, le organizzazioni di protezione dell’ambiente, della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere, le associazioni economiche ecc.

L’opinione pubblica interessata dalla pianificazione dovrà quindi essere informata tempestivamente sugli scopi e gli sviluppi di tutte le pianificazioni e, nel contempo, avere la possibilità di partecipare, in modo adeguato, al processo pianificatorio. Informazione e partecipazione devono avvenire in una fase in cui – di qui l’importanza della «tempestività» – si possono ancora prevedere diverse soluzioni, cioè quando i piani sono stati solo abbozzati. Un’adeguata partecipazione dell’opinione pubblica ha per effetto che le decisioni alla base dei disegni progettuali (per es. decisioni tra più varianti, ripercussioni sull’ambiente, ecc.) acquistino maggiore trasparenza, in funzione dello stato di avanzamento della pianificazione. In questo modo è possibile risolvere rapidamente eventuali problemi di coordinamento.

Il capoverso 3 rispecchia il diritto vigente (art. 4 cpv. 3 LPT).

Art. 9 Controllo e valutazione dell’efficacia

L’osservazione del territorio è di importanza fondamentale e trova uno spazio limitato nel diritto vigente sulla pianificazione del territorio. L’articolo 45 OPT prescrive innanzitutto all’Ufficio federale dello sviluppo territoriale di esaminare le implicazioni sullo sviluppo territoriale e sul paesaggio dell’applicazione delle disposizioni

sull’edificazione fuori delle zone edificabili. I Cantoni devono fornire all’Ufficio federale le informazioni necessarie a tale fine. Il campo d’applicazione di un’osservazione del territorio efficace, tuttavia, non può restare circoscritto al territorio situato al di fuori delle zone edificabili. Nel nuovo avamprogetto di legge, al Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le Città – chiamati complessivamente «enti pubblici» per ragioni di semplicità – sono quindi esplicitamente chiamati a sorvegliare il territorio, in modo da poter intervenire, all’occorrenza, con gli opportuni provvedimenti. L’accento è quindi