Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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posto sulla tempestività dell’azione: quanto prima vengono individuati sviluppi territoriali indesiderati, tanto più semplice sarà correggerli. Un intervento ritardato consente spesso una correzione soltanto parziale, se non addirittura impossibile. L’obbligo previsto nel capoverso 3 di valutare le misure adottate crea i presupposti per una loro eventuale ottimizzazione. Nel capoverso 3, quindi, tutti gli enti pubblici responsabili dell’organizzazione del territorio sono tenuti a instaurare un controllo efficace del territorio.
Componenti essenziali di un controllo coerente in ambito di pianificazione del territorio sono la tempestiva valutazione, documentazione e integrazione nel processo decisionale delle ripercussioni che le pianificazioni possono avere sull’economia, sulla società e sull’ambiente (cpv. 2). La valutazione delle misure adottate rappresenta il fondamento di una collaborazione quanto più settoriale con tutte le parti interessate alla pianificazione nonché di un’ottimizzazione del processo pianificatorio. Nel diritto vigente, il principio della valutazione è sancito in riferimento ai piani di utilizzazione (art. 47 OPT). Nel nuovo avamprogetto viene incluso tra le disposizioni generali per riferirsi anche ai rimanenti strumenti di pianificazione. Concepito come disposizione minima, offre un ampio margine di manovra per un’attuazione adeguata alle situazioni concrete.
Art. 10 Rapporto
L’obbligo di informare non è sviluppato a sufficienza nel vigente diritto sulla pianificazione del territorio. L’articolo 9 capoverso 1 OPT prescrive ai Cantoni di informare l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale ogni quattro anni sullo stato della pianificazione direttrice e sulle modifiche importanti dei fondamenti. Conformemente all’articolo 10 capoverso 1 del nuovo avamprogetto, i Cantoni devono presentare al Consiglio federale, ogni quattro anni, un rapporto in merito allo sviluppo territoriale della loro regione. Il rapporto non deve limitarsi ad aspetti parziali e puntuali, bensì spiegare, in una prospettiva territoriale globale, come vengono attuati gli scopi e i principi della legge sullo sviluppo territoriale nella regione del Cantone e nel contesto delle pianificazioni dei Cantoni vicini. A titolo di esempio, il capoverso 2 si sofferma su alcuni aspetti essenziali su cui il Cantone dovrà obbligatoriamente riferire.
Per ottenere una visione di insieme sul territorio di più Cantoni, il Consiglio federale dovrà poter definire precise direttive quanto al contenuto e alla metodologia della rilevazione dei dati. Le informazioni che i Cantoni devono fornire potranno essere acquisite in maniera efficace e meno onerosa per gli uffici preposti, tenendo conto delle rilevazioni già effettuate o in progetto dei dati rilevanti per lo sviluppo territoriale.
Art. 11 Indennità per restrizioni della proprietà
Questa disposizione coincide con il diritto vigente (cfr. art. 5 cpv. 2 e 3 LPT).
Art. 12 Incentivi per progetti innovativi
Il programma di sostegno a progetti innovativi e all’avanguardia (tra cui si annoverano, in misura preponderante, i cosiddetti progetti modello) ha conosciuto un successo enorme da quando è stato avviato nel 2002. Questi progetti, valutati a intervalli