Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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tabili; per la parte restante, il finanziamento deve essere garantito dall’organismo che presenta il progetto. Nell’ipotesi in cui un progetto innovativo possa beneficiare anche di un sostegno a titolo della legge federale del 6 ottobre 2006 sulla politica regionale17, il caso sarà esaminato in collaborazione con la Segreteria di Stato

dell’economia al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione.

Art. 13 Credito d’impegno

Spetta al Parlamento fissare l’importo da stanziare per il sostegno di progetti innovativi. Il credito d’impegno pluriennale consente di garantire il finanziamento dei progetti che si estendono su più anni, per tutta la loro durata. Per assicurare che questa forma di sostegno abbia un minimo di credibilità e di efficacia, devono tuttavia essere disponibili sufficienti mezzi. Attualmente, può essere stanziato al massimo un milione di franchi all’anno per sostenere progetti innovativi. Questo contributo ha sicuramente consentito di realizzare qualcosa di concreto, ma era più che altro di natura simbolica; sebbene apprezzato dai responsabili dei progetti, un importo così ridotto non permette infatti di implementare uno sviluppo territoriale sostenibile. I progetti innovativi sono strumenti molto importanti per uno sviluppo territoriale sostenibile, ma se ne può garantire l’efficacia soltanto moltiplicando i mezzi stanziati sinora.

1.2.2 Capitolo 2: Pianificazioni della Confederazione

Premesse

Nella LPT soltanto l’articolo 13 si occupa degli strumenti di pianificazione della Confederazione, delle concezioni e dei piani settoriali. Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nella OPT (art. 14–23). Con il presente avamprogetto di legge si intende attribuire agli strumenti di pianificazione della Confederazione quell’importanza a livello legislativo che spetta loro per lo sviluppo territoriale globale della Svizzera. Si tratta nel concreto di riformulare e precisare a livello concettuale, nonché di adeguare alle nuove esigenze, importanti norme relative alle concezioni e ai piani settoriali che sono sancite nell’ordinanza sulla pianificazione del territorio, ma che, data la loro rilevanza, dovrebbero essere elevate a rango di legge.

Art. 14 Progetto territoriale Svizzera

Il Progetto territoriale Svizzera (in seguito: PT-CH) assumerà un ruolo centrale per il futuro sviluppo del territorio. Nel quadro di uno sviluppo sostenibile del territorio il PT-CH dovrà includere sia strategie quadro per l’intero territorio nazionale sia strategie specifiche per singoli spazi. L’elaborazione del PT-CH dovrà fondarsi sui seguenti pilastri:

ƒ competitività;

ƒ policentrismo (sistema di metropoli, agglomerati, singole città e centri rurali);

ƒ complementarietà delle aree urbane e rurali;

ƒ uso parsimonioso delle risorse non rinnovabili;

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RS 901.1