Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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ƒ tutela dell’identità culturale attraverso gli edifici e il paesaggio.

Considerando la sua importanza per le strategie della politica di ordinamento territoriale della Confederazione e, di pari passo, per le politiche di ordinamento territoriale di Cantoni, Città e Comuni, il PT-CH deve essere necessariamente il frutto di una stretta collaborazione tra gli enti pubblici (cpv. 1). Nel PT-CH devono inoltre essere integrate le numerose politiche settoriali e attività d’incidenza territoriale della Confederazione che influenzano considerevolmente le strutture territoriali del Paese; tra queste politiche e attività rientrano la politica regionale e agricola, la politica in materia di infrastrutture, agglomerati e ambiente nonché la politica del territorio rurale e le esigenze legate alla protezione della natura e del paesaggio. Una politica coerente in ambito di ordinamento territoriale richiede un’intensa coordinazione anche in seno alla Confederazione. Il PT-CH deve basarsi sul principio di sussidiarietà e rispettare la ripartizione delle competenze di pianificazione del territorio in Svizzera.

I piani e le altre attività d’incidenza territoriale di Confederazione, Cantoni, Città e Comuni dovranno essere elaborati in sintonia con gli obiettivi del PT-CH. L’elaborazione congiunta e coordinata permetterà di creare presupposti ottimali per l’attuazione concreta delle strategie e delle misure. Il PT-CH rappresenterà inoltre per i Cantoni un ottimo strumento di coordinamento e cooperazione al di là dei confini istituzionali, e quindi di sinergia con i Paesi limitrofi. Grazie al PT-CH, le Città e i Comuni, ma anche i privati con compiti d’incidenza territoriale, potranno prendere più facilmente decisioni sull’ubicazione e la pianificazione delle infrastrutture necessarie. Per sfruttarne al massimo il potenziale, il PT-CH dovrà essere integrato anche nella concezione territoriale europea.

Se necessario, la procedura di elaborazione del PT-CH dovrà essere disciplinata a livello di ordinanza. Il PT-CH non dovrà tuttavia avere unicamente un carattere concettuale e strategico; è importante che in esso si indichi, in conformità con lo stato di avanzamento della pianificazione, come gli obiettivi globali di sviluppo territoriale dovrebbero essere realizzati nei singoli spazi e quali conseguenze ne risulterebbero per l’adempimento dei compiti d’incidenza territoriale. Questo è quanto sancito esplicitamente nel capoverso 2.

Art. 15 Pianificazioni settoriali

Questa disposizione corrisponde al diritto in vigore (cfr. art. 13 LPT e art. 14 e 18 cpv. 1 OPT). Cambia unicamente il fatto che anche le Città e i Comuni sono ora esplicitamente menzionati quando si fa riferimento al coinvolgimento tempestivo nel processo di elaborazione delle pianificazioni della Confederazione.

Art. 16 Rapporto con i piani direttori cantonali

Il capoverso 1 riprende sostanzialmente quanto sancito nel diritto vigente (art. 18 cpv. 2 e art. 23 OPT). I capoversi 2 e 3 trovano corrispondenza nell’articolo 20 OPT.

Art. 17 Adozione

Considerando l’importanza strategica che assumerà in futuro il PT-CH, appare opportuna la sua adozione da parte del Consiglio federale (cpv. 1).