Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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In linea di principio, il Consiglio federale dovrà adottare anche le concezioni e i piani settoriali, e i relativi adeguamenti, come già previsto dal diritto vigente (art. 21 OPT). Per alleggerire il Consiglio federale dei compiti in veste di organo collegiale, analogamente alle disposizioni concernenti l’approvazione dei piani direttori cantonali (art. 33 cpv. 3 AP-LSTe), l’adozione di adeguamenti di importanza secondaria (ad es.

precisazioni che non generano conflitti né contengono decisioni importanti) può essere delegata al Dipartimento competente (cpv. 2).

Art. 18 Obbligatorietà e adeguamento

Le pianificazioni della Confederazione sono elaborate sempre in stretta collaborazione con le autorità subordinate che svolgono compiti d’incidenza territoriale. Nel processo di elaborazione sono tuttavia coinvolti anche altri soggetti preposti a compiti pubblici della Confederazione (come ad es. concessionari aeroportuali). Le pianificazioni contengono pertanto anche determinati elementi contrattuali e, una volta adottate, acquistano carattere vincolante sia per le autorità di tutti i livelli sia per gli altri enti di cui sopra (cpv. 1). Limitare l’obbligatorietà soltanto alle autorità federali significherebbe venir meno ai principi di questa stretta cooperazione. Se, agli occhi di Cantoni, Città e Comuni, le pianificazioni si riducessero a una mera «lista dei desideri», la loro efficacia sarebbe inoltre molto relativa.

Il capoverso 2 riprende essenzialmente il diritto vigente (art. 17 cpv. 4 OPT).

Art. 19 Salvaguardia di superfici adibite a progetti di interesse nazionale

L’avamprogetto prevede l’introduzione della zona di pianificazione quale strumento di diritto federale per la salvaguardia di superfici adibite a progetti di interesse nazionale. Tali progetti possono riguardare: impianti sportivi per grandi eventi internazionali o condutture che attraversano tutto il Paese come gasdotti, linee della rete elettrica di trasmissione strategica con le quali sarà garantito l’approvvigionamento di energia nel Paese, impianti di urbanizzazione o aree per progetti edilizi dell’economia, ecc. A questo proposito, si potrà analizzare la necessità di fornire chiarimenti a livello di ordinanza. Lo strumento proposto si rifà alle zone di pianificazione già esistenti a livello cantonale (cfr. art. 27 LPT) che fungono da riferimento anche per il presente avamprogetto di legge (art. 37 AP-LSTe). Le zone di pianificazione possono comportare una limitazione di interessi individuali, ragion per cui va previsto un diritto di ricorso giurisdizionale. La competenza di fissare queste zone di pianificazione spetta al Dipartimento competente. I progetti di interesse nazionale per i quali si prevede di fissare una zona di pianificazione dovrebbero basarsi su un piano settoriale della Confederazione. Diversamente dalle zone riservate definite nella legislazione speciale, che vengono concesse sempre in riferimento a un progetto, le nuove zone di pianificazione dovranno essere concesse anche in assenza di un progetto concreto. L’ambito d’applicazione dovrà inoltre trascendere quello delle zone riservate. Per poter delimitare una zona di pianificazione deve sussistere il pericolo concreto che, nel terreno predestinato al progetto, vengano presi provvedimenti edilizi che rendano più ardua o impediscano la realizzazione del progetto.

Le zone di pianificazione non sono stabilite per un tempo indeterminato. Come sancito al capoverso 3, la durata massima è fissata a 10 anni. Una zona di pianificazione