Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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perde in ogni caso la sua ragione d’essere, anche prima dello scadere del periodo previsto, non appena è pronto e pubblicato un progetto concreto. A quel punto la zona di pianificazione può essere abrogata o eventualmente sostituita da una zona riservata conformemente a una legge speciale (per es. legge sulle ferrovie, legge sulla navigazione aerea, ecc.). Naturalmente la zona di pianificazione va abrogata anche nel caso in cui non si realizzi il piano di interesse nazionale per il quale è stata definita.
Art. 20 Rapporto
L’Assemblea federale coopera in vario modo alle pianificazioni importanti delle attività dello Stato: dibattendo i pertinenti rapporti del Consiglio federale e prendendone atto, impartendo al Consiglio federale il mandato di intraprendere una pianificazione o di modificarne le priorità e prendendo decisioni di principio e programmatiche18. Al fine di migliorare il coinvolgimento del Parlamento nelle pianificazioni della Confederazione, si sancisce l’obbligo imposto al Consiglio federale di presentare periodicamente al Parlamento – ad esempio una volta per ogni legislatura – un rapporto in merito allo stato del PT-CH, delle pianificazioni della Confederazione e delle pianificazioni cantonali.
Nel quadro delle possibilità di cui l’Assemblea federale dispone in virtù dell’articolo 28 LParl, il Parlamento può dunque indirizzare a piacere l’attività di pianificazione della Confederazione senza essere di per sé un’autorità pianificatrice. La pianificazione compete per lo più all’esecutivo: il Consiglio federale e l’Amministrazione sono perciò tenuti a svolgerla opportunamente. Proponendo l’obbligo di presentare un rapporto periodico, l’avamprogetto offre al Parlamento la possibilità di valutare se eventuali decisioni programmatiche adottate nel quadro dell’articolo 28 LParl sono debitamente state prese in considerazione e implementate; all’occorrenza, il Parlamento dovrà assegnare l’incarico di provvedere alle necessarie integrazioni. La disposizione dell’articolo 21 fornisce al Parlamento una sorta di strumento di controllo sulle pianificazioni della Confederazione.
1.2.3 Capitolo 3: Strumenti per la pianificazione negli spazi funzionali
1.2.3.1 Premesse
Le disposizioni del presente capitolo sono interamente nuove. Traducono la necessità di tenere conto della realtà, oggi riconosciuta, degli spazi funzionali. I territori istituzionali, delimitati dalle frontiere politiche e amministrative, e gli spazi funzionali coincidono solo raramente. Questi ultimi si definiscono in funzione dei comportamenti degli abitanti e degli utenti, delle accessibilità e della loro vocazione e attività19.
Quando le strutture politiche con potere decisionale non coincidono più con gli spazi funzionali diventa difficile risolvere i problemi legati, in particolar modo, allo sviluppo
18 Cfr. art. 28 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull’Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10).
19 Cfr. STÉPHANE NAHRATH, FRÉDÉRIC VARONE, «Les espaces fonctionnels comme changements d’échelles de l’action publique», in: Faure Alain, Leresche Philippe, Muller Pierre, Nahrath Stéphane (ed.), «Action publique et changements d’échelles: les nouvelles focales du politique», Parigi, L’Harmattan, 2007, pp. 235-252.