Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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Art. 22 Rapporto con altri strumenti pianificatori
La regola in base alla quale tutti i piani sono armonizzati e coordinati tra loro non è nuova. Essa vale quindi logicamente anche per le pianificazioni multiterritoriali. Ma, poiché queste ultime non hanno formalmente lo statuto di piano direttore né di pianificazione settoriale della Confederazione, il coordinamento sarà garantito integrando i risultati essenziali delle pianificazioni multiterritoriali nei corrispondenti piani della Confederazione e dei Cantoni. Insieme a questi ultimi, anche i risultati in essi integrati diventano vincolanti per le autorità di tutti i livelli in seguito all’adozione o all’approvazione dei piani (cfr. art. 18 cpv. 1 e art. 34 cpv. 1 AP-LSTe).
Art. 23 Programma d’agglomerato
Questa disposizione istituisce a livello di legge il programma d’agglomerato come nuovo strumento di sviluppo territoriale, destinato agli spazi funzionali che formano un agglomerato. Iscrivendosi in una legge quadro, essa si limita a fissare qualche regola di principio e lascia tutta la libertà ai Cantoni per quanto riguarda il campo d’applicazione, l’organizzazione interna e l’attuazione.
Il programma d’agglomerato può definirsi come uno strumento di condotta strategica che deve permettere ai Cantoni, alle Città e ai Comuni che costituiscono un agglomerato di affrontare insieme, in modo coordinato ed efficace, le sfide e i problemi che richiedono un coordinamento aldilà dei confini comunali e cantonali. Il programma d’agglomerato è anche un piano d’azione: si concentra sui problemi riconosciuti come prioritari e stabilisce le condizioni di organizzazione, di finanziamento e le scadenze per l’attuazione delle misure.
Nel capoverso 1 viene introdotto lo strumento del programma d’agglomerato, del resto già noto e largamente praticato nella quasi totalità degli agglomerati presenti in Svizzera. Il successo riscosso da questo nuovo strumento dimostra a un tempo la sua pertinenza e la sua necessità. È giunto quindi il momento di prenderne atto e di fare un passo in avanti dotandolo di un’impostazione più solida. Se lo scopo è quello di realizzare una politica più efficace della Confederazione, uno dei passi da intraprendere consiste nell’attribuire carattere vincolante al programma d’agglomerato al pari del piano direttore cantonale. Questo carattere vincolante è tuttavia un po’ attenuato dalla necessità di elaborare soluzioni concertate, cosa che lascia spazio a un certo margine di apprezzamento. È vero che il sistema fondato sulla libera scelta,
come sperimentato nella fase di lancio, ha dato buoni risultati. Tuttavia, nulla garantisce che si tratti di un diritto acquisito solido e duraturo. Ma, soprattutto, se si afferma che il programma d’agglomerato è un’istituzione non solo utile ma effettivamente necessaria (almeno per gli agglomerati più ampi) bisogna allora renderlo vincolante. Si tratta per di più della sola via che permette di garantire una certa parità di trattamento tra gli agglomerati nello stanziamento degli aiuti finanziari della Confederazione che sono subordinati all’esistenza di un programma d’agglomerato.
I Cantoni e i Comuni concordano insieme il perimetro del programma d’agglomerato; nel farlo, possono riferirsi a quanto definito dall’Ufficio federale di statistica (UST),
senza per altro esservi vincolati, dato che il perimetro preso in considerazione può essere più ristretto o, al contrario, più esteso e includere anche aree rurali circostanti.