Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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La Confederazione può tuttavia riservarsi di limitare la concessione degli aiuti finanziari ai Comuni compresi nel territorio dell’agglomerato così come definito dall’UST.
Per definire il contenuto del programma d’agglomerato viene ripreso il modello sperimentato con grande successo negli ultimi anni. A differenza del «Programma d’agglomerato parte trasporti e insediamento» (fondato sulla LFIT21 e sugli art.17a
– 17d LUMin22), il programma d’agglomerato è concepito qui (cpv. 2) come uno
strumento più generico, il cui campo d’applicazione, cioè, non è ristretto a un ambito tematico preciso. Il termine «ambiti» utilizzato nella lettera a del secondo capoverso si riferisce pertanto a specifici ambiti settoriali (cfr. gli esempi riportati al cap. 1.2.3.1, Premesse) e non agli spazi di un agglomerato. Oltre agli ambiti d’intervento, in conformità anche qui con il modello già sperimentato, il programma d’agglomerato deve definire le strategie e le misure adeguate e anche, cosa indispensabile, le priorità d’attuazione. Queste caratteristiche ne fanno uno strumento a un tempo strategico e operativo.
La necessità di istituire un’entità giuridica responsabile del programma d’agglomerato è un punto fondamentale (cpv. 3). È a quest’entità che spetterà in particolare garantire le relazioni con la Confederazione, la quale deve poter rivolgersi a un solo interlocutore.
Nel capoverso 5 si sottolinea l’importanza il fatto che il programma d’agglomerato deve acquistare carattere vincolante, ma, a differenza di un piano direttore, soltanto per le autorità coinvolte nel progetto. Gli elementi del programma d’agglomerato che saranno integrati nel piano direttore cantonale, invece, avranno carattere vincolante per tutte le autorità (cpv. 6), secondo il meccanismo previsto nell’articolo 22 AP-LSTe.
Art. 24 Pianificazioni in spazi funzionali rurali
Se è vero che la necessità di pianificazioni multiterritoriali si impone prima di tutto negli agglomerati, essa può emergere anche, a seconda delle circostanze, negli spazi rurali. Ecco perché la legge deve estendere il campo d’applicazione delle pianificazioni multiterritoriali ai casi in cui lo sviluppo sostenibile di un territorio non compreso nel perimetro di un agglomerato potrebbe essere compromesso in assenza di strategie e di misure definite in modo concertato a livello regionale (cpv. 1). Pianificazioni di questo tipo possono essere adottate, per esempio, per parchi d’importanza nazionale o per progetti regionali di sviluppo del paesaggio, o ancora per consentire l’implementazione di una gestione integrale delle acque. In ogni caso, se ne dovrà garantire la compatibilità con i principi e le misure della Nuova politica regionale.
Questa tipologia di pianificazione multi territoriale va affrontata con il medesimo approccio e obbedisce agli stessi principi del programma d’agglomerato. A differenza di quest’ultimo, non ha tuttavia carattere vincolante, poiché va riservata agli spazi funzionali che presentano problemi particolari.
21 Legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale, RS 725.13.
22 Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, RS 725.116.2.