Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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Poiché le regole previste dall’articolo 23 AP-LSTe sono, per il resto, applicabili per analogia (cpv. 2), anche per questo articolo sono validi i commenti concernenti tali disposizioni.
1.2.4 Capitolo 4: Pianificazione direttrice cantonale
Premesse
Il vigente diritto della pianificazione del territorio non prevede prescrizioni per quanto concerne i contenuti dei piani direttori cantonali. L’articolo 8 LPT chiede soltanto che i piani direttori indichino almeno come vengono coordinate le attività d’incidenza territoriale nel quadro dello sviluppo territoriale auspicato nonché le modalità e i tempi con cui si intendono realizzare i compiti previsti. Su quali temi si debba esprimere il piano direttore cantonale, per quanto sancito dal diritto federale, si può dedurre solo indirettamente dall’articolo 6 LPT, che parla dei fondamenti che devono essere elaborati ai fini della redazione del piano direttore cantonale. Considerando che gli elementi essenziali dei fondamenti devono essere trasposti nel piano direttore cantonale, va da sé che il piano debba esprimersi su quei temi che hanno portato
all’elaborazione dei fondamenti. I requisiti per il contenuto del piano direttore cantonale, tuttavia, non saranno formulati esplicitamente. Nell’avamprogetto, quindi, non vengono specificati, da un punto di vista tematico, i fondamenti che devono essere elaborati ai fini della redazione del piano direttore cantonale. Vengono, invece, formulati requisiti concreti che il contenuto del piano cantonale deve soddisfare e questo sia in generale (art. 27 AP-LSTe) sia in riferimento a singole tematiche specifiche (art. 28–30 AP-LSTe). Introducendo nel diritto federale prescrizioni concrete per gli ambiti «insediamenti», «trasporti» e «natura e paesaggio, agricoltura e pericoli naturali», si fissano con chiarezza anche gli aspetti che la Confederazione sottoporrà a verifica nell’ambito della procedura d’approvazione. Ciò permette alla Confederazione di concentrare la propria attività di controllo su punti specifici. Il tutto si traduce in una maggiore capacità di previsione per i Cantoni e in una gestione più semplice dell’attività di controllo per la Confederazione. La Confederazione non può e non intende controllare tutto e, pertanto, dovrà avere la possibilità di concentrarsi sugli aspetti più rilevanti.
Il fatto che non si formulino prescrizioni concrete sull’approvvigionamento e sullo smaltimento o sulle altre utilizzazioni territoriali non significa che la Confederazione consideri questi ambiti meno importanti. Data la loro eterogeneità è tuttavia difficile formulare requisiti vincolanti a livello normativo. La validità ai fini del piano direttore dell’attività d’incidenza territoriale prevista in questi ambiti deve essere valutata dal Cantone nei singoli casi. A ciò si aggiunge anche che si tratta spesso di progetti singoli che devono poi essere integrati nel piano direttore se hanno ripercussioni considerevoli sul territorio e sull’ambiente (art. 27 cpv. 5 AP-LSTe).
1.2.4.1 Sezione 1: Fondamenti e progetti territoriali cantonali
Art. 25 Fondamenti
Diversamente da quanto previsto dal diritto vigente (art. 6 LPT) non si specificherà più su quali temi i Cantoni devono elaborare i fondamenti. Il diritto federale impone