Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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lizzazione sulla base del piano direttore cantonale ancora prima che la Confederazione abbia esaminato e approvato il piano direttore stesso. Il problema sorge se il piano direttore non viene approvato o viene approvato solo parzialmente. L’approvazione da parte della Confederazione deve essere pertanto sistematica per le autorità di tutti i livelli. Ovvero: un piano direttore cantonale acquista carattere vincolante anche per l’autorità incaricata di elaborare la pianificazione dell’utilizzazione soltanto dopo l’approvazione da parte della Confederazione. Il principio già collaudato del carattere vincolante dei piani direttori per le autorità deve essere mantenuto.
Il capoverso 2 coincide con quanto sancito nel diritto vigente (art. 9 cpv. 2 LPT). Non vengono stabiliti, a livello di legge, gli intervalli a cui effettuare gli esami dei piani direttori. I problemi di valenza territoriale dovranno essere risolti se e nel momento in cui si presenteranno. In altre parole, il piano direttore vuole essere uno strumento di gestione e coordinamento flessibile e dinamico. Se si fissassero intervalli precisi, si correrebbe il rischio di far stagnare un piano, ovvero di dover aspettare di discuterlo in occasione del successivo esame «prescritto». Gli adeguamenti dei piani direttori devono essere il frutto di un’osservazione permanete del territorio, come risulta sufficientemente chiaro dal capoverso 2 ripreso dal diritto vigente. Il capoverso 3 dell’articolo 9 LPT può pertanto essere abrogato.
1.2.5 Capitolo 5: Pianificazione dell’utilizzazione
1.2.5.1 Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 35 Definizione e contenuto del piano di utilizzazione
I piani di utilizzazione, con i quali viene regolato l’uso ammissibile del suolo in modo vincolante per il proprietario fondiario, si è rivelato uno strumento valido. Nel capoverso 1, che circoscrive la funzione del piano di utilizzazione, riprende quindi testualmente il diritto vigente (art. 14 cpv. 1 LPT).
Nella legge sulla pianificazione del territorio vengono identificati quattro tipi di zone: le zone edificabili (art. 15 LPT), le zone agricole (art. 16 LPT), le zone protette
(art. 17 LPT) e altre zone e comprensori (art. 18 LPT); combinandole, si ricavano complessivamente 11 possibili utilizzazioni di base. A questa ripartizione in quattro categorie si oppone la bipartizione introdotta negli articoli 23 e 24 LPT, dove si opera una distinzione tra territori situati all’interno e territori situati all’esterno delle zone edificabili. Per riordinare questa categorizzazione, nel nuovo avamprogetto si parlerà sempre e soltanto di due categorie: le zone edificabili e le zone non edificabili. Le prime dovranno essere definite dai Cantoni (come fatto sinora) e adibite in particolare a scopo abitativo, lavorativo, di interesse pubblico, nonché di approvvigionamento e smaltimento. Alle seconde ovvero ai territori al di fuori delle zone edificabili ci si riferirà d’ora in poi con l’espressione di «zone coltive» e saranno utilizzate per il settore agricolo, per la protezione della natura, per i boschi e per gli spazi ricreativi.
Conformemente al capoverso 2, nell’ambito della pianificazione dell’utilizzazione, le zone edificabili vanno separate da quelle coltive. Questa distinzione non viene operata tuttavia con una semplice delimitazione territoriale. Nel quadro della pianificazione vanno precisate anche le attività che possono concretamente essere svolte nelle di-