Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine

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verse zone. Uno degli scopi centrali dei piani di utilizzazione è già quello di differenziare le zone edificabili in base al tipo e alla frequenza dell’utilizzazione. Nelle zone non edificabili, invece, sinora si è fatto un uso limitato di tali possibilità di differenziazione. Questo continuerà a essere il caso per le zone coltive, per le quali i Cantoni ricevono, con il nuovo avamprogetto, un margine di manovra più ampio rispetto a quanto previsto nel diritto vigente (cfr. art. 51 AP-LSTe).

Nel capoverso 3 viene specificato che, nei piani di utilizzazione, l’aspetto della protezione della natura deve continuare a rivestire un ruolo importante, sia nelle zone edificabili che in quelle coltive. A tal fine, vanno adottate misure idonee per proteggere, per esempio, determinati biotopi, paesaggi, località caratteristiche, monumenti culturali e aree di particolare valore archeologico. Lo stesso vale per la protezione contro i pericoli naturali. Sebbene il diritto federale non prescriva misure concrete, come ad esempio la delimitazione delle zone protette, i Cantoni devono comunque adottare misure atte a garantire effettivamente la protezione della natura. Due esempi di tali misure sono riportati nel capoverso 3, dove si parla della delimitazione delle zone protette o delle zone di pericolo. La definizione degli strumenti di protezione (zona protetta o altro provvedimento, cfr. art. 17 cpv. 2 LPT), il contenuto materiale delle zone protette o altri provvedimenti aventi il medesimo scopo continuano ad essere di competenza dei Cantoni.

La legge sulla geoinformazione29, entrata in vigore il 1° luglio 2008, non limita, dal punto di vista materiale, le possibilità dei piani di utilizzazione. Sotto il profilo della forma, tuttavia, viene creata una certa uniformità. I Cantoni e i Comuni, per esempio, dovranno stabilire a che modello di geodati minimo sono conformi le zone da essi designate. La disposizione del modello di geodati minimo sarà di competenza

dell’Ufficio federale per lo sviluppo del territorio (cfr. art. 9 OGI30). L’uniformazione della ripartizione delle zone proposta nell’avamprogetto, cioè unicamente una bipartizione, dovrebbe anche consentire di facilitare la definizione di questo modello minimo.

Il capoverso 4 si riallaccia all’articolo 18a LPT ricollocandolo in un contesto più ampio, perché, invece di limitarsi agli impianti solari, con i piani di utilizzazione verranno ora promosse anche misure per un impiego razionale dell’energia e per uno sfruttamento delle fonti di energia rinnovabili disponibili in loco. Il capoverso 4 del presente articolo è completato dall’articolo 55 AP-LSTe, dedicato agli impianti solari nelle zone coltive.

In linea di massima, la presente disposizione si applica anche all’utilizzazione del vento, dell’acqua e della geotermia. Ciò deve restare ammissibile e necessario. I pro e i contro di queste fonti di energia andranno comunque ponderati per poter definire l’opportuna regolamentazione nei piani di utilizzazione. Con questa disposizione si intende sottolineare l’importanza che va attribuita agli aspetti di politica energetica in fase di ponderazione degli interessi.

29 Legge federale del 5 ottobre 2007 sulla geoinformazione, LGI; RS 510.62.

30 Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione, OGI; RS 510.620.