Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/106: Revisione della legge sulla pianificazione del territorio · 99 pagine
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Per quanto riguarda l’impiego razionale di energia, si dovrà evitare in particolare di ostacolare l’isolamento degli edifici con prescrizioni contrarie in materia di utilizzo massimo e di distanze.
Nel capoverso 5 si esplicita infine che nella pianificazione dell’utilizzazione si dovrà tenere conto anche degli aspetti relativi agli incidenti rilevanti.
Art. 36 Obbligatorietà e adeguamenti
Questa disposizione coincide con il diritto vigente (art. 21 LPT).
Art. 37 Zone di pianificazione
Sotto il profilo materiale, anche questo articolo corrisponde per lo più al diritto vigente (art. 27 LPT).
Le zone di pianificazione rappresentano una sorta di garanzia: con esse si intende impedire che, sulla base del regime di utilizzazione ancora in vigore, si creino condizioni pregiudizievoli per lo sviluppo territoriale. La costituzione di queste zone può pertanto rivelarsi necessaria se i vigenti piani di utilizzazione non rispecchiano più lo sviluppo territoriale previsto e vanno pertanto adeguati. Che la definizione delle zone di pianificazione debba sempre essere strettamente connessa al piano di utilizzazione e ai suoi adeguamenti risulta chiaro dal secondo periodo del 1° capoverso e non deve pertanto essere esplicitato, com’è invece il caso nel diritto vigente (art. 27 cpv. 1 LPT). Poiché oggi, a circa trent’anni dall’entrata in vigore della LPT non dovrebbero praticamente esserci più situazioni di totale assenza di piani di utilizzazione, il capoverso 1 può essere semplificato rispetto al diritto vigente.
Lo strumento delle zone di pianificazione va completato con l’effetto anticipato negativo della pubblicazione dei piani di utilizzazione (art. 38 cpv. 5 AP-LSTe).
Art. 38 Procedura
La nuova disposizione prescrive che la pubblicazione dei progetti dei piani di utilizzazione sia resta nota nel foglio ufficiale del Cantone (cpv. 1). Lo scopo è quello di aumentarne la trasparenza, a beneficio dei proprietari fondiari domiciliati al di fuori del Cantone in cui è fatta la pubblicazione e di qualsiasi organizzazione interessata.
Secondo il principio dell’effetto anticipato negativo, qualsiasi progetto che contraddica dei piani pubblicati va gestito nello stesso modo in cui lo si gestirebbe se contraddicesse dei piani approvati. Diversi Cantoni, nella loro legislazione, applicano già questo principio ai piani di utilizzazione pubblicati. Le soluzioni adottate possono differenziarsi nel dettaglio. Il capoverso 5 lascia ai Cantoni la competenza di stabilire la regolamentazione del caso, ma sancisce la base giuridica necessaria per applicare un effetto anticipato negativo ai piani di utilizzazione pubblicati, qualora questa manchi nel diritto cantonale (cpv. 5, 1° per.). L’autorità pianificatoria può pertanto valersi di tale base per conferire, caso per caso, alla decisione sulla pubblicazione dei piani l’effetto anticipato negativo.